Art. 12 RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Si definiscono interventi di restauro e risanamento conservativo
quelli rivolti a conservare l'opera edilizia o ad assicurarne lo funzionalitą
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono
destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino, il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio [art.31 p.to c) L.N. n.457/78].