Art. 23 OPERE ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle elencate nella legge n. 847 del 29.09.1964 e legge n. 865 del 22.10.1971.

In particolare sono opere di urbanizzazione primaria:

- strade residenziali;

-spazi di sosta e di parcheggio;

-fognature;

-rete idrica;

- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

-pubblica illuminazione

-spazi di verde attrezzato

Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- asili nido e scuole materne;

- scuoledell'obbligo;

-mercati di quartiere;

-delegazioni comunali;

-chiese ed altri edifici per sevizi religiosi;

-impianti sportivi di quartiere;

-centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

-aree verdi di quartiere.

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Gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti con deliberazione del c.c. nel rispetto delle tabelle e dei parametri definiti dalla Regione.

All'interno del perimetro dei p.a. di nuovo impianto, la superficie delle aree da cedere al Comune per urbanizzazione primaria e secondaria è determinata in base ai parametri indicati nelle tabelle relative a ciascuna zona allegate alle presenti norme. Nelle zone edificabili dovranno essere corrisposti anche gli oneri e il costo di costruzione relativi al piano terra delle nuove abitazioni anche se tale piano non verrà conteggiato per la cubatura. Nelle zone agricole gli oneri e il costo di costruzione relativi al piano terra delle nuove costruzioni, anche se non adibite ad abitazione, dovranno essere regolarmente versati se il proprietario non risulta coltivatore diretto a tutti gli effetti. Si dovranno altresì pagare gli oneri ed il costo di costruzione equiparati a quelli corrisposti per le zone artigianali se il proprietario non risulta coltivatore diretto a tutti gli effetti.