Art. 23 OPERE ED ONERI DI URBANIZZAZIONE
Le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria sono quelle elencate nella legge n. 847 del 29.09.1964 e legge n.
865 del 22.10.1971.
In particolare sono opere di urbanizzazione primaria:
- strade residenziali;
-spazi di sosta e di
parcheggio;
-fognature;
-rete idrica;
- rete di distribuzione
dell'energia elettrica e del gas;
-pubblica illuminazione
-spazi di verde attrezzato
Sono opere di urbanizzazione secondaria:
- asili nido e scuole materne;
- scuoledell'obbligo;
-mercati di quartiere;
-delegazioni comunali;
-chiese ed altri
edifici per sevizi religiosi;
-impianti sportivi di
quartiere;
-centri sociali e
attrezzature culturali e sanitarie;
-aree verdi di quartiere.
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Gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti
con deliberazione del c.c. nel rispetto delle tabelle e dei parametri
definiti dalla Regione.
All'interno del perimetro dei p.a. di
nuovo impianto, la superficie delle aree da cedere al Comune per urbanizzazione
primaria e secondaria è determinata in
base ai parametri indicati nelle tabelle relative a ciascuna zona allegate alle
presenti norme. Nelle zone edificabili dovranno essere corrisposti anche gli
oneri e il costo di costruzione relativi al piano terra delle nuove abitazioni
anche se tale piano non verrà conteggiato per la cubatura. Nelle zone agricole
gli oneri e il costo di costruzione relativi al piano terra delle nuove
costruzioni, anche se non adibite ad abitazione, dovranno essere regolarmente
versati se il proprietario non risulta coltivatore diretto a tutti gli effetti.
Si dovranno altresì pagare gli oneri ed il costo di costruzione equiparati a
quelli corrisposti per le zone artigianali se il proprietario non risulta
coltivatore diretto a tutti gli effetti.