Art. 66 ZONE AGRICOLE NORMALI - E2 -

In tali zone sono ammesse:

- abitazioni del proprietario o del conduttore, purché connesse alle attività agricole e comunque pertinenti il fondo;

- fabbricati per il ricovero del bestiame;

- fabbricati per il ricovero e la conservazione dei prodotti;

- fabbricati per il ricovero degli attrezzi;

- installazioniper campeggi estivi ed impianti di tipo collettivo per lo sport e lo svago con attrezzature a carattere temporaneo o permanente;

- segherie e depositi per la lavorazione e la conservazione del legname nonché costruzioni per la raccolta, la conservazione e la lavorazione di prodotti agricoli locali. Le prescrizioni relative all'edificazione per le suddette costruzioni sono quelle stabilite

 

per le zone artigianali D1;

- attrezzature di carattere tecnico relative alle installazioni elettriche non produttive e installazioni di trasporti a fune.

L'indice fondiario per tale zona è di mc/mq 0,03 e l'area afferente la cubatura può essere non connessa purché compresa in un cerchio di raggio non superiore a m. 5,00. L'altezza massima consentita per le costruzioni è di m. 6,50, con un massimo di due piani. Le case di abitazione, per quanto non specificato nei presenti articoli, si dovranno attenere alle norme prescritte per le zone B e C.

Tutte le attrezzature agricole, tettoie, fienili, stalle, magazzini, silos ecc., nonché le piccole costruzioni identificate come ricoveri attrezzi, locali di deposito, ecc. potranno essere costruiti senza asservimento dell'indice fondiario. Dovrà essere rispettato un rapporto di copertura massimo, pari al 10%, di un lotto minimo di mq.1200 (nel 10% non devono essere conteggiati le costruzioni identificate come ricoveri attrezzi, locali di deposito, pollai, conigliere, canili, serre e ripari in genere e descritti nel successivo art. 67).

Il cambiamento di destinazione d'uso di tali attrezzature, da strutture asservite all'attività agricola a residenziale, sarà consentito previo asservimento dell'indice fondiario previsto.