Art. 73 ZONE DI RISPETTO STRADALE

Le fasce di rispetto stradale, dove non individuate graficamente nelle tavole di P.R.G ., sono regolate dalle tabelle di P.R.G. allegate alle presenti norme; le fasce di rispetto stradale sono espropriabili al fine di permettere la costruzione e la ristrutturazione delle sedi stradali, previa redazione di progetto dell'opera o di p.a. pubblico; se ricadono all'interno di p.a. privati saranno disciplinate dalle norme di convenzione. Le fasce di rispetto sono un vincolo di tutela e di distanza, pertanto non costituiscono specifica destinazione di zona al loro interno il P.R.G. indica le zone omogenee A·B-C·D·E·F·S. computabili al fine dell'applicazione degli indici.

Le fasce di rispetto antistanti le zone agricole E2, anche se non graficamente individuate nelle tavole di Piano, sono a tutti gli effetti zone agricole E2.

Nelle fasce di rispetto stradale potrà essere consentita soltanto I'edificazione precaria di recinzioni, parcheggi e, solo in quelle ricadenti in zona agricola E2, di stazioni di servizio; la precarietà dovrà risultare da apposito atto allegato alla concessione. Nelle fasce di rispetto sono anche ammessi impianti tecnologici con finalità pubbliche

o di interesse generale.

E' consentita, in tali fasce, l'installazione di attività di vendita e di esposizione di roulottes, caravans e articoli da campeggio senza installazioni di nuove costruzioni e impianti fissi purchè non costituiscano intralcio alla viabilità. Per gli edifici compresi all'interno delle fasce di rispetto, oltre agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, è ammesso anche l'intervento di restauro e risanamento conservativo.

Le fasce di rispetto stradali non concorrono a determinare distanza dai confini di zona.