Art. 73 ZONE DI RISPETTO STRADALE
Le fasce di rispetto stradale, dove non individuate
graficamente nelle tavole di P.R.G ., sono regolate dalle tabelle di P.R.G.
allegate alle presenti norme; le fasce di rispetto stradale sono espropriabili
al fine di permettere la costruzione e la ristrutturazione delle sedi stradali,
previa redazione di progetto dell'opera o di p.a. pubblico; se ricadono
all'interno di p.a. privati saranno disciplinate dalle norme di convenzione. Le
fasce di rispetto sono un vincolo di tutela e di distanza, pertanto non
costituiscono specifica destinazione di zona al loro interno il P.R.G. indica
le zone omogenee A·B-C·D·E·F·S. computabili al fine dell'applicazione degli
indici.
Le fasce di rispetto antistanti le zone agricole E2,
anche se non graficamente individuate nelle tavole di Piano, sono a tutti gli
effetti zone agricole E2.
Nelle fasce di rispetto stradale potrà essere
consentita soltanto I'edificazione precaria di recinzioni,
parcheggi e, solo in quelle ricadenti in zona agricola E2, di stazioni di
servizio; la precarietà dovrà risultare da apposito atto allegato alla
concessione. Nelle fasce di rispetto sono anche ammessi impianti tecnologici
con finalità pubbliche
o di interesse generale.
E' consentita, in tali fasce, l'installazione di
attività di vendita e di esposizione di roulottes, caravans e articoli da campeggio senza installazioni di
nuove costruzioni e impianti fissi purchè non
costituiscano intralcio alla viabilità. Per gli edifici compresi all'interno
delle fasce di rispetto, oltre agli interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione, è ammesso anche l'intervento di restauro e risanamento
conservativo.
Le
fasce di rispetto stradali non concorrono a determinare distanza dai confini di
zona.