Art. 8 APPLICAZIONE DEGLI INDICI

 L'indice di edificabilità territoriale è la caratteristica fondamentale di ogni zona in cui il  P.R.G. si attua mediante strumenti urbanistici attuativi. La cubatura relativa a ciascuna area si calcola moltiplicando !'indice di edificabilità territoriale per la superficie dell'area asservita espressa in mq. Le aree destinate a sedi stradali ed attrezzature collettive comprese all'interno dei confini di zona, sono dotate di indice di edificabilità. Le aree stradali di proprietà pubblica o che siano aperte al pubblico passaggio restano a disposizione del Comune o dell'Ente Pubblico proprietario per l'utilizzo nei Piani Attuativi (p.a.). Le aree che saranno destinate ad uso pubblico dovranno essere cedute gratuitamente al Comune.

La concessione ad edificare comporta vincolo della superficie corrispondente secondo l'indice di edificabilità territoriale.

L'indice di edificabilità fondiaria si applica alle zone in cui il P.R.G. non si attua  mediante strumenti urbanistici attuativi. L'area asservita deve essere compresa nella stessa zona omogenea e può essere non connessa con quella sulla quale insiste il fabbricato; ovviamente per l'area sulla quale insiste il fabbricato devono essere rispettate tutte le norme di P.R.G. relative alle distanze, altezze ecc.; le fasce di rispetto all'interno dello zona omogenea sono dotate di indice di edificabilità. Se un mappale viene tagliato dalla linea di demarcazione di zona si può utilizzare l'indice di tutto il mappale purché la parte in zona edificabile sia uguale o superiore al 40% dell'intero. Se un mappale si trova in due zone omogenee con diverso indice di edificabilità si può utilizzare l'indice della zona con rapporto più alto sempre che in tale zona sia compreso almeno il 40% dell'intero.