Art. 8 APPLICAZIONE DEGLI INDICI
L'indice di edificabilità territoriale è la
caratteristica fondamentale di ogni zona in cui il P.R.G. si attua mediante strumenti urbanistici
attuativi. La cubatura relativa a ciascuna area si calcola moltiplicando
!'indice di edificabilità territoriale per la superficie dell'area asservita
espressa in mq. Le aree destinate a sedi stradali ed attrezzature collettive
comprese all'interno dei confini di zona, sono dotate di indice di
edificabilità. Le aree stradali di proprietà pubblica o che siano aperte al
pubblico passaggio restano a disposizione del Comune o dell'Ente Pubblico
proprietario per l'utilizzo nei Piani Attuativi (p.a.). Le aree che saranno
destinate ad uso pubblico dovranno essere cedute gratuitamente al Comune.
La concessione ad edificare comporta
vincolo della superficie corrispondente secondo l'indice di edificabilità
territoriale.
L'indice di edificabilità fondiaria si applica alle zone in cui il
P.R.G. non si attua mediante strumenti
urbanistici attuativi. L'area asservita deve essere compresa nella stessa zona
omogenea e può essere non connessa con quella sulla quale insiste il
fabbricato; ovviamente per l'area sulla quale insiste il fabbricato devono
essere rispettate tutte le norme di P.R.G. relative alle distanze, altezze
ecc.; le fasce di rispetto all'interno dello zona omogenea sono dotate di
indice di edificabilità. Se un mappale viene tagliato dalla linea di
demarcazione di zona si può utilizzare l'indice di tutto il mappale purché la
parte in zona edificabile sia uguale o superiore al 40% dell'intero. Se un
mappale si trova in due zone omogenee con diverso indice di edificabilità si
può utilizzare l'indice della zona con rapporto più alto sempre che in tale
zona sia compreso almeno il 40% dell'intero.