ART. 10
VOLUMI NON RESIDENZIALI
IN ZONE RESIDENZIALI
10.1 Strutture monopiano non residenziali
Sono tali le costruzioni
emergenti non più di 3 metri dal piano di campagna sistemato, con altezza media
interna massima non superiore a 2,40
metri, destinate esclusivamente ad autorimesse private, magazzini e locali
tecnici.
La
copertura può essere piana, ad una falda con il colmo, nei terreni acclivi o
sistemati a terrazzamenti, lato monte, a due falde contrapposte e simmetriche
per larghezza di manica superiore a
4,00 metri.
La
loro costruzione avviene mediante il rilascio di permesso a costruire nelle zone
o sulle aree consentite dalle
presenti norme a condizione che:
·
la superficie coperta sia
compresa tra un minimo di 10 mq e un massimo di 30 mq.;
·
abbiano caratteristiche
architettoniche e siano usati
materiali di cui al precedente
art. 9;
·
le aree asservite abbiano
un lotto minimo contiguo su cui insiste il
manufatto pari ad almeno mq 500;
·
sia prodotto atto
unilaterale di servitù non aedificandi a favore del Comune regolarmente
trascritto nei Registri immobiliari;
·
rispettino i seguenti
parametri delle zone ove vengono costruiti in riferimento a:
-
indice fondiario;
-
distanze dai confini;
-
distanze dalle strade;
·
la distanza da fabbricati
è stabilita in mt. 10 o in aderenza;
·
è fatto divieto di aggregare più di due unità.
·
È fatto obbligo di
rimuovere eventuali baracche o prefabbricati
con posizione urbanistica legittima esistenti sul lotto, in tal
caso, fermo restando la superficie
coperta massima di 30 mq., ai fini
dell’asservimento verrà detratta la superficie dei manufatti rimossi;
L’edificabilità di tali strutture è ammessa esclusivamente nelle zone B, EA, EB, ad esclusione
delle aree er2 ed er4 ricadenti nelle porzioni di territorio classificate dal
PTCP come ANI-MA e ANI-CE.
10.2 - Autorimesse e
locali di deposito interrati
Sono
tali i volumi totalmente posti sotto la quota del terreno naturale (compreso il
manto erboso sovrastante la soletta di copertura > cm 40).
Per
terreno naturale va inteso anche quello precedentemente sistemato a fasce.
La
fronte necessaria all'unico accesso consentito non potrà avere larghezza
maggiore a m 4,00 e altezza massima misurata tra la soglia e il manto erboso
sovrastante il solaio di copertura, maggiore a m 4,00.
La
fronte deve essere rivestita in pietra locale a faccia vista a scapoli e il
serramento in legno o rivestito in legno.
L'ingresso
deve avere uno spazio antistante tale da impedire ingombri di veicoli in
manovra sulla eventuale area pubblica di accesso, ovvero essere dotato di
apparecchiatura per l’apertura a distanza della porta.
10.3 - Tettoie
Sono
tali le costruzioni prive di chiusure laterali ovvero prive di chiusure
laterali e aderenti per un lato ad un muro di fascia esistente o ad una parete
di fabbricato.
La
loro costruzione avviene nelle zone o sulle aree consentite dalle presenti
norme a condizione che:
-
la struttura portante sia
realizzata con pilastri di legno o di muratura.
- la copertura
sia in tegole di cotto (marsigliesi, coppi, ecc.) ad unica falda con
inclinazione, nel caso la tettoia sia addossata ad un edificio, uguale a quella
del tetto dell’edificio contiguo, sia esso con andamento parallelo che
perpendicolare alla falda della tettoia.
- la
Superficie coperta (Sc) massima sia pari a 30 mq, ovvero al 60% della
superficie lorda per attività produttive, commerciali, di ristorazione,
ricettive o agrituristiche.
- siano
collocate ad una distanza minima dai fabbricati e da altre tettoie di m 6
ovvero in aderenza ai fabbricati, ogni basso fabbricato può avere in aderenza
una sola tettoia;
- siano poste a
m 3,00 dai confini ovvero a confine previo accordo tra le parti.
- abbiano una altezza massima di m. 3,5,
ovvero non superiore alla linea di gronda della parete dell’edificio
cui aderiscono. Per le zone A, An, Ame,
in assenza di Piano di recupero l’altezza massima è pari a 2,50
metri, ovvero non superiore alla linea
di gronda della parte di edificio cui aderisce.
10.4 Dehors.
Per
ogni pubblico esercizio è consentita, nelle immediate vicinanze dello stesso,
su suolo pubblico o su terreno privato, la installazione di un dehors, con
durata stagionale, destinato all’attività propria dell’esercizio.
I
dehors non dovranno configurarsi come volumi chiusi.
Essendo
considerati come elementi dell’arredo urbano, devono essere realizzati con
strutture leggere di metallo o legno, devono avere coperture di legno, di
metallo, di vetro, di tessuto che diano anch’esse la sensazione della
leggerezza propria dell’intero manufatto.
Le
delimitazioni laterali potranno essere costituite da fioriere o bassi steccati.