ART. 10

 

VOLUMI NON RESIDENZIALI IN ZONE RESIDENZIALI

 

 

10.1         Strutture monopiano non residenziali

 

Sono tali le costruzioni emergenti non più di 3 metri dal piano di campagna sistemato, con altezza media interna massima non superiore a  2,40 metri, destinate esclusivamente ad autorimesse private, magazzini e locali tecnici.

La copertura può essere piana, ad una falda con il colmo, nei terreni acclivi o sistemati a terrazzamenti, lato monte, a due falde contrapposte e simmetriche per larghezza di manica  superiore a 4,00 metri.

 

La loro costruzione avviene mediante il rilascio di permesso a costruire  nelle zone  o sulle aree  consentite dalle presenti norme a condizione che:

 

·          la superficie coperta sia compresa tra un minimo di 10 mq e un massimo di 30 mq.;

·          abbiano caratteristiche architettoniche e siano usati  materiali  di cui al precedente art. 9;

·          le aree asservite abbiano un lotto minimo contiguo su cui insiste il  manufatto pari ad almeno mq 500;

·          sia prodotto atto unilaterale di servitù non aedificandi a favore del Comune regolarmente trascritto nei Registri immobiliari;

 

·          rispettino i seguenti parametri delle zone ove vengono costruiti in riferimento a:

-          indice fondiario;

-          distanze dai confini;

-          distanze dalle strade;

 

·          la distanza da fabbricati è stabilita in  mt. 10 o in aderenza;

·          è fatto divieto  di aggregare più di due unità.

·          È fatto obbligo di rimuovere eventuali baracche o prefabbricati  con posizione urbanistica legittima esistenti sul lotto, in tal caso,  fermo restando la superficie coperta  massima di 30 mq., ai fini dell’asservimento verrà detratta la superficie dei manufatti rimossi;

 

L’edificabilità  di tali strutture  è ammessa esclusivamente nelle zone  B, EA, EB, ad esclusione delle aree er2 ed er4 ricadenti nelle porzioni di territorio classificate dal PTCP come ANI-MA e ANI-CE.

 

 

10.2 - Autorimesse e locali di deposito interrati

 

Sono tali i volumi totalmente posti sotto la quota del terreno naturale (compreso il manto erboso sovrastante la soletta di copertura  > cm 40).

 

Per terreno naturale va inteso anche quello precedentemente sistemato a fasce.

La fronte necessaria all'unico accesso consentito non potrà avere larghezza maggiore a m 4,00 e altezza massima misurata tra la soglia e il manto erboso sovrastante il solaio di copertura, maggiore a m 4,00.

 

La fronte deve essere rivestita in pietra locale a faccia vista a scapoli e il serramento in legno o rivestito in legno.

 

L'ingresso deve avere uno spazio antistante tale da impedire ingombri di veicoli in manovra sulla eventuale area pubblica di accesso, ovvero essere dotato di apparecchiatura per l’apertura a distanza della porta.

 

 

10.3 - Tettoie

 

Sono tali le costruzioni prive di chiusure laterali ovvero prive di chiusure laterali e aderenti per un lato ad un muro di fascia esistente o ad una parete di fabbricato.

 

La loro costruzione avviene nelle zone o sulle aree consentite dalle presenti norme a condizione che:

 

-          la struttura portante sia realizzata con pilastri di legno o di muratura.

 

-     la copertura sia in tegole di cotto (marsigliesi, coppi, ecc.) ad unica falda con inclinazione, nel caso la tettoia sia addossata ad un edificio, uguale a quella del tetto dell’edificio contiguo, sia esso con andamento parallelo che perpendicolare alla falda della tettoia.

 

-     la Superficie coperta (Sc) massima sia pari a 30 mq, ovvero al 60% della superficie lorda per attività produttive, commerciali, di ristorazione, ricettive o agrituristiche.

 

-     siano collocate ad una distanza minima dai fabbricati e da altre tettoie di m 6 ovvero in aderenza ai fabbricati, ogni basso fabbricato può avere in aderenza una sola tettoia;

 

-    siano poste a m 3,00 dai confini ovvero a confine previo accordo tra le parti.

 

-    abbiano una altezza massima di m. 3,5, ovvero non superiore alla linea di gronda della parete dell’edificio

     cui aderiscono. Per le zone A, An, Ame, in assenza di Piano di recupero l’altezza massima è pari a 2,50

      metri, ovvero non superiore alla linea di gronda della parte di edificio cui aderisce.

 

 

10.4 Dehors.

 

                    Per ogni pubblico esercizio è consentita, nelle immediate vicinanze dello stesso, su suolo pubblico o su terreno privato, la installazione di un dehors, con durata stagionale, destinato all’attività propria dell’esercizio.

                    I dehors non dovranno configurarsi come volumi chiusi.

                    Essendo considerati come elementi dell’arredo urbano, devono essere realizzati con strutture leggere di metallo o legno, devono avere coperture di legno, di metallo, di vetro, di tessuto che diano anch’esse la sensazione della leggerezza propria dell’intero manufatto.

                    Le delimitazioni laterali potranno essere costituite da fioriere o bassi steccati.