13.1 - Interventi interni a singole Unità d’intervento
(Ui) e rifusioni interne di diverse Unità abitative (Ua) interessanti la stessa
o differenti Ui.
Sono
sempre consentiti nel rispetto della scheda di Ui gli interventi che riguardano
singole Ua o rifusioni interne di Ua anche ricadenti in diverse Ui.
Qualora
la richiesta contempli modifiche esterne consentite, il richiedente dovrà
garantire il recupero delle intere facciate interessate.
13.2 - Ristrutturazione
edilizia ai sensi dell'art. 31 lettera d) DPR 380/2001
13.2.1
- Interventi senza aumento di Sl.
In
tutte le Unità d’intervento (Ui) presenti sul territorio comunale, sia che
abbiano una specifica scheda di intervento, sia che non l’abbiano ad eccezione
delle sole U.i. munite di scheda dove viene vietata tale applicazione, gli
interventi di ristrutturazione edilizia
sono consentiti a condizione che non venga variata la Superficie lorda
di solaio (Sl) esistente.
13.2.2
– Interventi con aumento di Sl.
Su tutti gli edifici di epoca storica, presenti sul
territorio comunale, edificati fino alla data di adozione del PRG, 18 12 1996
ad eccezione di quelli esistenti nelle zone C4 ed EA, per i quali si rimanda
alla specifica normativa contenuta rispettivamente nei commi 20.4.3 e 24.1.1, è
consentito incrementare la Superficie lorda di solaio (Sl) residenziale esistente
mediante una delle seguenti modalità.
a)
innalzamento del tetto e utilizzo del nuovo sottotetto;
b) aumento
fino al 10% della Superficie lorda di solaio (Sl) residenziale esistente;
c)
aumento fino al 20% della Superficie lorda di solaio (Sl)
residenziale esistente con Piano di Recupero.
Le modalità (a) e (b) sono
concedibili una sola volta e non sono cumulabili tra di loro.
Il ricorso al Piano di Recupero
è sempre possibile per incrementi superiori al 10% della Sl residenziale
esistente. Nel caso si sia già utilizzata una delle due precedenti modalità di
incremento della Sl il Piano di Recupero dovrà tenere conto degli incrementi
già concessi che dovranno essere sottratti all’incremento massimo consentito
del 20% della Sl residenziale esistente, calcolata con l’esclusione di
manufatti o volumi incongrui alla tipologia architettonica.
Nelle
zone A, An, Ame gli elementi architettonici esterni devono fare riferimento
all’allegato n. 2 alle N.d.A. e per tutte le variazioni formali delle facciate
è richiesta la presentazione di elaborati grafici e fotomontaggi che presentino
lo stato attuale e lo stato di progetto delle facciate interessate inserite
nell’intorno significativo che entra in relazione visiva con il fabbricato.
Per quanto concerne gli immobili
esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 24/2001, si
applicano le deroghe ivi previste, salvo il ricorso alla variantedi cui
all’art. 7 della legge medesima.
Tali
incrementi di Sl: sono consentiti su tutti gli edifici esistenti alla data
18 12 1996 sia classificati nelle
specifiche schede di U.i. sia non classificati, non sono consentiti sugli
edifici nelle cui relative schede di Unità d’intervento (Ui) è espressamente
indicata la non valenza del punto 13.2.2 del presente articolo.
13.2.2.1 –
Innalzamento del tetto e utilizzo del relativo sottotetto.
L’innalzamento dei tetti delle
singole Unità edilizie (Ue), con i criteri indicati al punto 13.2.2, deve essere
effettuato nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell’edificio
relativamente agli elementi di pregio.
L’intervento è consentito a
condizione che:
d) la quota
d’imposta della falda di copertura si innalzi fino ad un massimo di 80 cm
rispetto al piano teorico orizzontale passante tra l’intersezione della fronte
e la falda originaria,
e)
resti invariata la pendenza delle falde (il colmo si alza
della stessa misura della relativa imposta);
f)
non venga alterato l’ingombro planimetrico dell’edificio originario;
g)
non vengano operate modifiche alle bucature esistenti sui
fronti e che le nuove bucature da realizzare sui fronti per l’illuminazione dei
nuovi vani ricavati nei sottotetti siano realizzate, ove possibile, in asse con
le bucature preesistenti sottostanti. Le nuove bucature devono essere
compatibili con le bucature esistenti e devono essere tipologicamente
congruenti con quanto indicato specificatamente ai punti E e M dell’art. 9.
L’illuminazione
attraverso nuove bucature sui fronti, come descritto, è preferibile
all’utilizzo delle finestre ricavate sulle falde del tetto alle quali si
ricorrerà solo nell’impossibilità di realizzare le necessarie bucature sui
fronti;
h)
venga evidenziato il distacco da altre Unità d’intervento
(Ui) adiacenti, nel caso che tale modifica comportasse l’allineamento orizzontale delle falde o
dei cornicioni o delle gronde, attraverso una differente evidenziazione
morfologica.
i)
l’altezza media minima interna sia pari a 2,30 metri.
13.2.2.2 –
Aumento fino al 10% della Superficie lorda di solaio (Sl) residenziale
esistente.
L’incremento del 10% della Sl
delle singole Unità edilizie (Ue), con i criteri indicati al punto 13.2.2, deve
essere riferito all’intera Unità edilizia (Ue) e deve essere effettuato nel rispetto
delle caratteristiche tipologiche dell’edificio relativamente agli elementi di
pregio.
L’intervento è consentito a
condizione che:
j)
non venga alterato l’ingombro planimetrico dell’edificio
originario;
k) le nuove
bucature per illuminare i nuovi vani ricavati con l’incremento volumetrico
siano realizzate in modo compatibile con le bucature esistenti e siano
tipologicamente congruenti con quanto indicato specificatamente ai punti E e M
dell’art. 9.
13.2.2.3 –
Aumento fino al 20% della Superficie lorda di solaio (Sl) residenziale
esistente mediante il ricorso ad un Piano di Recupero.
L’incremento del 20% della Sl
delle singole Unità edilizie (Ue), con i criteri indicati al punto 13.2.2, deve
essere riferito all’intera Unità edilizia (Ue) e deve essere effettuato nel
rispetto delle caratteristiche tipologiche dell’edificio relativamente agli
elementi di pregio.
13.2.3 - Interventi volti all'utilizzo abitativo mediante il
cambio di destinazione d'uso
E’ consentito il cambio
di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale in tutti i casi in cui
ricorrano le condizioni per consentire interventi igienico-sanitari sufficienti
a rendere i locali abitabili e sempre che la funzione residenziale sia
contemplata fra le destinazioni ammesse nella zona.
Si può derogare dalle altezze
interne minime (m 2,70 riducibile a m 2,40 per locali posto cottura, bagno,
disimpegni, ripostigli) qualora le caratteristiche architettoniche,
tipologiche, costruttive del manufatto esistente non consentono di rispettare
tali altezze.
L’altezza
minima in deroga è fissata per tutti i locali a m 2,20, tale altezza può anche
essere l’altezza media in caso di intradosso di solaio di copertura inclinato.
In questo caso l’altezza minima nei locali è fissata in 1,50 m.
La
nuova Superficie lorda di solaio (Sl) residenziale ottenuta mediante il cambio
di destinazione d’uso di Sl esistenti, non è conteggiabile ai fini
dell’incremento percentuale della Sl indicato al precedente punto 13.2.2 del
presente articolo.
Per ogni
nuova Unità abitativa (Ua) realizzata è obbligatorio il reperimento di un
parcheggio pertinenziale
ogni
100 mq di nuova Superficie lorda (Sl) arrotondata per eccesso al centinaio
superiore.
13.2.4 - Interventi volti alla ricostruzione di edifici in
stato di rudere
Negli
edifici di epoca storica, edificati fino a tutto il 1958 ( nell’anno 1959 è
entrato in vigore ad Orco Feglino il primo regolamento edilizio ), dove si
siano verificati crolli, ovvero si constatino stati di degrado edilizio
derivanti da mancata manutenzione protrattasi nel tempo e dove sia
dimostrabile, attraverso gli elaborati prescritti all’art. 13.6, l’originaria
conformazione dell’organismo edilizio, sono ammessi interventi di ricostruzione
dei volumi crollati.
Tali
volumi devono presentare connotati tali da evidenziare la sussistenza di
strutture perimetrali in muratura largamente prevalenti e tali da consentire la
piena definizione della composizione originaria, con la esistenza di aperture
dimensionate in termini tali da non escludere l’antico uso abitativo.
Per ogni
nuova Unità abitativa (Ua) realizzata è obbligatorio il reperimento di un
parcheggio pertinenziale ogni 100 mq di nuova Superficie lorda (Sl) arrotondata
per eccesso al centinaio superiore.
13.2.5 – Interventi di demolizione e ricostruzione di volumi
non residenziale.
I
manufatti monopiano esistenti alla data di adozione del PRG, 18 12 1996, e con
posizione urbanistica legittima, destinati ad autorimesse, magazzini, locali
tecnici, e che non abbiano una valenza di testimonianza di edilizia spontanea
storica, valutabile da documentazione grafica e fotografica dello stato
attuale, possono essere demoliti e ricostruiti con le seguenti modalità.
l)
I nuovi volumi dovranno
sorgere nell’area di pertinenza dei volumi demoliti, intendendo per area di
pertinenza quella che per funzioni e percettività visiva è in rapporto con i
volumi stessi.
I
nuovi volumi dovranno comunque sorgere all’interno della stessa zona di PRG dei
volumi demoliti.
m) I nuovi
volumi dovranno essere realizzati in aggregazione a edifici esistenti ovvero ad
una distanza minima di 6 metri nel caso di pareti non finestrate ovvero a metri
10.
Se collocati in terreni sistemati a terrazzamento dovranno
essere inseriti nei salti di quota determinati dai muri di contenimento o dalle
balze del terreno.
n) I nuovi volumi dovranno essere realizzati
con muratura di pietrame o laterizio con rifinitura a intonaco rustico, con
copertura a falda, unica o due contrapposte, ricoperte con lastre di ardesia o tegole di colore grigio, si dovranno
inoltre rispettare le caratteristiche architettoniche ed utilizzare i materiali
indicati nell’art. 9 e nell’allegato 2 alle N.d.A.
o) La superficie
lorda di solaio (Sl) del nuovo volume sarà uguale a quella del volume demolito
ovvero alla somma di quella di più volumi demoliti fino ad un massimo di 30 mq.
L’altezza massima (punto q art. 8) dei
nuovi volumi è pari a metri 3, indipendentemente dall’altezza del o dei volumi
demoliti, l’altezza media interna massima è pari a 2,50 metri.
13.2.6 – Interventi di variazioni formali esterne.
Nella zone A, An, Ame è
consentito , senza ricorrere a Piani di Recupero:
a)
operare variazioni
formali esterne come descritto ai punti 13.2.2.1 e 13.2.2.2;
b) operare modifiche
sulle bucature esistenti con interventi che si configurano come manutenzioni
straordinarie, compatibili con la facciata;
c)
operare l’apertura di nuove bucature compatibili con la
facciata.
13.2.7
– Interventi di ampliamento per ristoranti esistenti alla data di adozione del
PRG, 18 12 1996.
Per
ogni ristorante esistente alla data di adozione del Piano è consentito, una
volta sola, un ampliamento della superficie lorda di solaio (Sl), già destinata all’esercizio, per l’incremento
delle sale da pranzo, delle attrezzature, dei servizi.
Parametri
dimensionali.
a)
Incremento massimo di
superficie lorda di solaio (Sl):
-
per gli esercizi
ricadenti nelle zone A, EA ed Esp pari al 20% della Superficie lorda di solaio
(Sl) esistente e
comunque non superiore a 30 mq.
-
per gli esercizi
ricadenti nelle zone B pari al 50% della Superficie lorda di solaio (Sl)
esistente e comunque non superiore a 100 mq.
Tali
superfici potranno insistere solo su pertinenze private.
b)
Altezza (H) massima: quella
di zona.
c) Distanze: quelle di zona.
I
nuovi volumi dovranno rifarsi al linguaggio tipologico dell’edificio di cui
costituiscono l’ampliamento ovvero essere risolti con volumi semplici, a pianta
quadrangolare, con falda unica, con richiami alla tipologia delle tettoie,
seppure chiusi, in cui gli elementi portanti verticali, in muratura o legno,
dovranno visivamente predominare sulle dimensioni dei telai dei serramenti per
diminuire il più possibile la percezione del tamponamento.
La
nuova superficie dovrà avere destinazione esclusiva per attività di ristorante.
13.3
- Modifica delle coperture
Sulle costruzioni aventi
copertura piana, e non comprese nelle zone A, An, Ame, nel rispetto delle indicazioni della scheda
è sempre consentita la copertura a falda purchè l'imposta del tetto coincida
con la quota di estradosso dell'ultimo piano abitabile aumentata di un cordolo
pari a cm 0,50 o impostata sul parapetto dell'eventuale terrazzo e le falde del
tetto non superino la pendenza di 35° e nel caso di due falde per edifici posti
su via la pendenza sia rivolta verso la via.
13.4 - Riconnessione
organica delle fronti
In caso di
ristrutturazione edilizia sono obbligatori:
-
la demolizione di
qualsiasi tipologia esterna di superfetazione su poggiolo o su facciata;
-
il rispetto delle
prescrizioni esecutive architettoniche di cui all'art. 9;
-
il rispetto
dell'adeguamento della larghezza delle aperture a quelle esistenti nel rispetto del rapporto
superficie finestre/superficie
pavimento,
-
il ripristino, ove
esistente, del cornicione.
13.5 - Interventi su facciate
in caso di accorpamento di due U.I.
Negli accorpamenti di più cellule
sono obbligatori i mantenimenti delle divisioni storiche che possono essere
rappresentati da:
-
diversità tonale
cromatica del rivestimento verticale;
-
eventuale differente
quota di imposta della copertura;
-
scansioni vuoti-pieni al
livello del piano terra;
-
eventuali differenti
tipologie di copertura;
-
elementi verticali
esterni quali ad esempio i pluviali.
13.6 -
Interventi di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia. Rilievo
asseverato
Le
richieste di titolo abilitativo agli interventi di restauro conservativo o di
ristrutturazione edilizia devono essere correlate da un rilievo asseverato
dello stato attuale comprendente tutte le piante, compreso il piano delle
coperture, tutte le facciate, tutte le sezioni significative, in scala 1:100, i
particolari architettonici in scala adeguata, una documentazione fotografica
che illustri la collocazione del fabbricato nel contesto circostante, tutte le
facciate ed i particolari architettonici di dettaglio.