ART. 13

 

PARTICOLARE NORMATIVA D'INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

 

 

13.1 - Interventi interni a singole Unità d’intervento (Ui) e rifusioni interne di diverse Unità abitative (Ua) interessanti la stessa o differenti Ui.

 

                  Sono sempre consentiti nel rispetto della scheda di Ui gli interventi che riguardano singole Ua o rifusioni interne di Ua anche ricadenti in diverse Ui.

 

                  Qualora la richiesta contempli modifiche esterne consentite, il richiedente dovrà garantire il recupero delle intere facciate interessate.

 

 

 

13.2 - Ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 31 lettera d) DPR 380/2001

 

 

13.2.1 - Interventi senza aumento di Sl.

 

In tutte le Unità d’intervento (Ui) presenti sul territorio comunale, sia che abbiano una specifica scheda di intervento, sia che non l’abbiano ad eccezione delle sole U.i. munite di scheda dove viene vietata tale applicazione, gli interventi di ristrutturazione edilizia  sono consentiti a condizione che non venga variata la Superficie lorda di solaio (Sl) esistente.

 

 

13.2.2 – Interventi con aumento di Sl.

 

Su tutti gli edifici di epoca storica, presenti sul territorio comunale, edificati fino alla data di adozione del PRG, 18 12 1996 ad eccezione di quelli esistenti nelle zone C4 ed EA, per i quali si rimanda alla specifica normativa contenuta rispettivamente nei commi 20.4.3 e 24.1.1, è consentito incrementare la Superficie lorda di solaio (Sl) residenziale esistente mediante una delle seguenti modalità.

a)        innalzamento del tetto e utilizzo del nuovo sottotetto;

b)       aumento fino al 10% della Superficie lorda di solaio (Sl) residenziale esistente;

c)        aumento fino al 20% della Superficie lorda di solaio (Sl) residenziale esistente con Piano di Recupero.

 

Le modalità (a) e (b) sono concedibili una sola volta e non sono cumulabili tra di loro.

Il ricorso al Piano di Recupero è sempre possibile per incrementi superiori al 10% della Sl residenziale esistente. Nel caso si sia già utilizzata una delle due precedenti modalità di incremento della Sl il Piano di Recupero dovrà tenere conto degli incrementi già concessi che dovranno essere sottratti all’incremento massimo consentito del 20% della Sl residenziale esistente, calcolata con l’esclusione di manufatti o volumi incongrui alla tipologia architettonica.

 

Nelle zone A, An, Ame gli elementi architettonici esterni devono fare riferimento all’allegato n. 2 alle N.d.A. e per tutte le variazioni formali delle facciate è richiesta la presentazione di elaborati grafici e fotomontaggi che presentino lo stato attuale e lo stato di progetto delle facciate interessate inserite nell’intorno significativo che entra in relazione visiva con il fabbricato.

Per quanto concerne gli immobili esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 24/2001, si applicano le deroghe ivi previste, salvo il ricorso alla variantedi cui all’art. 7 della legge medesima.

Tali incrementi di Sl: sono consentiti su tutti gli edifici esistenti alla data 18  12 1996 sia classificati nelle specifiche schede di U.i. sia non classificati, non sono consentiti sugli edifici nelle cui relative schede di Unità d’intervento (Ui) è espressamente indicata la non valenza del punto 13.2.2 del presente articolo.

 

 

13.2.2.1 – Innalzamento del tetto e utilizzo del relativo sottotetto.

 

L’innalzamento dei tetti delle singole Unità edilizie (Ue), con i criteri indicati al punto 13.2.2, deve essere effettuato nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell’edificio relativamente agli elementi di pregio.

 

L’intervento è consentito a condizione che:

d)       la quota d’imposta della falda di copertura si innalzi fino ad un massimo di 80 cm rispetto al piano teorico orizzontale passante tra l’intersezione della fronte e la falda originaria,

e)        resti invariata la pendenza delle falde (il colmo si alza della stessa misura della relativa imposta);

f)        non venga alterato l’ingombro planimetrico dell’edificio originario;

g)        non vengano operate modifiche alle bucature esistenti sui fronti e che le nuove bucature da realizzare sui fronti per l’illuminazione dei nuovi vani ricavati nei sottotetti siano realizzate, ove possibile, in asse con le bucature preesistenti sottostanti. Le nuove bucature devono essere compatibili con le bucature esistenti e devono essere tipologicamente congruenti con quanto indicato specificatamente ai punti E e M dell’art. 9.

L’illuminazione attraverso nuove bucature sui fronti, come descritto, è preferibile all’utilizzo delle finestre ricavate sulle falde del tetto alle quali si ricorrerà solo nell’impossibilità di realizzare le necessarie bucature sui fronti;

h)       venga evidenziato il distacco da altre Unità d’intervento (Ui) adiacenti, nel caso che tale modifica comportasse    l’allineamento orizzontale delle falde o dei cornicioni o delle gronde, attraverso una differente evidenziazione morfologica.

i)         l’altezza media minima interna sia pari a 2,30 metri.

 

 

13.2.2.2 – Aumento fino al 10% della Superficie lorda di solaio (Sl) residenziale esistente.

 

L’incremento del 10% della Sl delle singole Unità edilizie (Ue), con i criteri indicati al punto 13.2.2, deve essere riferito all’intera Unità edilizia (Ue) e deve essere effettuato nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell’edificio relativamente agli elementi di pregio.

 

L’intervento è consentito a condizione che:

j)         non venga alterato l’ingombro planimetrico dell’edificio originario;

k)       le nuove bucature per illuminare i nuovi vani ricavati con l’incremento volumetrico siano realizzate in modo compatibile con le bucature esistenti e siano tipologicamente congruenti con quanto indicato specificatamente ai punti E e M dell’art. 9.

 

 

13.2.2.3 – Aumento fino al 20% della Superficie lorda di solaio (Sl) residenziale esistente mediante il ricorso ad un Piano di Recupero.

 

L’incremento del 20% della Sl delle singole Unità edilizie (Ue), con i criteri indicati al punto 13.2.2, deve essere riferito all’intera Unità edilizia (Ue) e deve essere effettuato nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell’edificio relativamente agli elementi di pregio.

 

 

13.2.3 - Interventi volti all'utilizzo abitativo mediante il cambio di destinazione d'uso

 

E’ consentito il cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale in tutti i casi in cui ricorrano le condizioni per consentire interventi igienico-sanitari sufficienti a rendere i locali abitabili e sempre che la funzione residenziale sia contemplata fra le destinazioni ammesse nella zona.

Si può derogare dalle altezze interne minime (m 2,70 riducibile a m 2,40 per locali posto cottura, bagno, disimpegni, ripostigli) qualora le caratteristiche architettoniche, tipologiche, costruttive del manufatto esistente non consentono di rispettare tali altezze.

L’altezza minima in deroga è fissata per tutti i locali a m 2,20, tale altezza può anche essere l’altezza media in caso di intradosso di solaio di copertura inclinato. In questo caso l’altezza minima nei locali è fissata in 1,50 m.

 

La nuova Superficie lorda di solaio (Sl) residenziale ottenuta mediante il cambio di destinazione d’uso di Sl esistenti, non è conteggiabile ai fini dell’incremento percentuale della Sl indicato al precedente punto 13.2.2 del presente articolo.

 

Per ogni nuova Unità abitativa (Ua) realizzata è obbligatorio il reperimento di un parcheggio pertinenziale ogni 100 mq di nuova Superficie lorda (Sl) arrotondata per eccesso al centinaio superiore.

 

 

13.2.4 - Interventi volti alla ricostruzione di edifici in stato di rudere

 

Negli edifici di epoca storica, edificati fino a tutto il 1958 ( nell’anno 1959 è entrato in vigore ad Orco Feglino il primo regolamento edilizio ), dove si siano verificati crolli, ovvero si constatino stati di degrado edilizio derivanti da mancata manutenzione protrattasi nel tempo e dove sia dimostrabile, attraverso gli elaborati prescritti all’art. 13.6, l’originaria conformazione dell’organismo edilizio, sono ammessi interventi di ricostruzione dei volumi crollati.

Tali volumi devono presentare connotati tali da evidenziare la sussistenza di strutture perimetrali in muratura largamente prevalenti e tali da consentire la piena definizione della composizione originaria, con la esistenza di aperture dimensionate in termini tali da non escludere l’antico uso abitativo.

 

Per ogni nuova Unità abitativa (Ua) realizzata è obbligatorio il reperimento di un parcheggio pertinenziale ogni 100 mq di nuova Superficie lorda (Sl) arrotondata per eccesso al centinaio superiore.

 

 

13.2.5 – Interventi di demolizione e ricostruzione di volumi non residenziale.

 

I manufatti monopiano esistenti alla data di adozione del PRG, 18 12 1996, e con posizione urbanistica legittima, destinati ad autorimesse, magazzini, locali tecnici, e che non abbiano una valenza di testimonianza di edilizia spontanea storica, valutabile da documentazione grafica e fotografica dello stato attuale, possono essere demoliti e ricostruiti con le seguenti modalità.

 

l)         I nuovi volumi dovranno sorgere nell’area di pertinenza dei volumi demoliti, intendendo per area di pertinenza quella che per funzioni e percettività visiva è in rapporto con i volumi stessi.

I nuovi volumi dovranno comunque sorgere all’interno della stessa zona di PRG dei volumi demoliti.

 

m)      I nuovi volumi dovranno essere realizzati in aggregazione a edifici esistenti ovvero ad una distanza minima di 6 metri nel caso di pareti non finestrate ovvero a metri 10.

Se collocati in terreni sistemati a terrazzamento dovranno essere inseriti nei salti di quota determinati dai muri di contenimento o dalle balze del terreno.

 

n)          I nuovi volumi dovranno essere realizzati con muratura di pietrame o laterizio con rifinitura a intonaco rustico, con copertura a falda, unica o due contrapposte, ricoperte con lastre di ardesia  o tegole di colore grigio, si dovranno inoltre rispettare le caratteristiche architettoniche ed utilizzare i materiali indicati nell’art. 9 e nell’allegato 2 alle N.d.A.

 

o)   La superficie lorda di solaio (Sl) del nuovo volume sarà uguale a quella del volume demolito ovvero alla somma di quella di più volumi demoliti fino ad un massimo di 30 mq.

       L’altezza massima (punto q art. 8) dei nuovi volumi è pari a metri 3, indipendentemente dall’altezza del o dei volumi demoliti, l’altezza media interna massima è pari a 2,50 metri.

 

 

13.2.6 – Interventi di variazioni formali esterne.

 

Nella zone A, An, Ame è consentito , senza ricorrere a Piani di Recupero:

 

a)          operare variazioni formali esterne come descritto ai punti 13.2.2.1 e 13.2.2.2;

 

b)       operare modifiche sulle bucature esistenti con interventi che si configurano come manutenzioni straordinarie, compatibili con la facciata;

 

c)        operare l’apertura di nuove bucature compatibili con la facciata. 

 

 

13.2.7 – Interventi di ampliamento per ristoranti esistenti alla data di adozione del PRG, 18 12 1996.

 

Per ogni ristorante esistente alla data di adozione del Piano è consentito, una volta sola, un ampliamento della superficie lorda di solaio (Sl), già destinata all’esercizio, per l’incremento delle sale da pranzo, delle attrezzature, dei servizi.

Parametri dimensionali.

a)        Incremento massimo di superficie lorda di solaio (Sl):

-          per gli esercizi ricadenti nelle zone A, EA ed Esp pari al 20% della Superficie lorda di solaio (Sl) esistente e

        comunque non superiore a 30 mq.

-          per gli esercizi ricadenti nelle zone B pari al 50% della Superficie lorda di solaio (Sl) esistente e comunque non superiore a 100 mq.

Tali superfici potranno insistere solo su pertinenze private.

 

b)       Altezza (H) massima: quella di zona.

 

c)     Distanze: quelle di zona.

 

I nuovi volumi dovranno rifarsi al linguaggio tipologico dell’edificio di cui costituiscono l’ampliamento ovvero essere risolti con volumi semplici, a pianta quadrangolare, con falda unica, con richiami alla tipologia delle tettoie, seppure chiusi, in cui gli elementi portanti verticali, in muratura o legno, dovranno visivamente predominare sulle dimensioni dei telai dei serramenti per diminuire il più possibile la percezione del tamponamento.

La nuova superficie dovrà avere destinazione esclusiva per attività di ristorante.

 

 

13.3 - Modifica delle coperture

 

Sulle costruzioni aventi copertura piana, e non comprese nelle zone A, An, Ame,  nel rispetto delle indicazioni della scheda è sempre consentita la copertura a falda purchè l'imposta del tetto coincida con la quota di estradosso dell'ultimo piano abitabile aumentata di un cordolo pari a cm 0,50 o impostata sul parapetto dell'eventuale terrazzo e le falde del tetto non superino la pendenza di 35° e nel caso di due falde per edifici posti su via la pendenza sia rivolta verso la via.

 

 

13.4 - Riconnessione organica delle fronti

 

In caso di ristrutturazione edilizia sono obbligatori:

 

-          la demolizione di qualsiasi tipologia esterna di superfetazione su poggiolo o su facciata;

-          il rispetto delle prescrizioni esecutive architettoniche di cui all'art. 9;

-          il rispetto dell'adeguamento della larghezza delle aperture a quelle esistenti  nel rispetto del rapporto

        superficie finestre/superficie pavimento,

-          il ripristino, ove esistente, del cornicione.

 

 

 

               13.5 - Interventi su facciate in caso di accorpamento di due U.I.

 

                               Negli accorpamenti di più cellule sono obbligatori i mantenimenti delle divisioni storiche che possono essere rappresentati da:

 

-          diversità tonale cromatica del rivestimento verticale;

-          eventuale differente quota di imposta della copertura;

-          scansioni vuoti-pieni al livello del piano terra;

-          eventuali differenti tipologie di copertura;

-          elementi verticali esterni quali ad esempio i pluviali.

 

 

13.6 - Interventi di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia. Rilievo asseverato

 

Le richieste di titolo abilitativo agli interventi di restauro conservativo o di ristrutturazione edilizia devono essere correlate da un rilievo asseverato dello stato attuale comprendente tutte le piante, compreso il piano delle coperture, tutte le facciate, tutte le sezioni significative, in scala 1:100, i particolari architettonici in scala adeguata, una documentazione fotografica che illustri la collocazione del fabbricato nel contesto circostante, tutte le facciate ed i particolari architettonici di dettaglio.