ART. 16

 

ZONE  A ,  AN - NORME GENERALI

 

 

     Le zone di cui al titolo costituiscono l'insieme delle aree degli insediamenti storici di Orco Feglino.

 

Ogni zona A e AN è composta dall'insieme di UNITA' D'INTERVENTO (Ui) edificate e da aree libere (er), pertinenza di rispetto della zona omogenea considerata.

 

Ad ogni U.I. corrisponde una scheda di rilevamento contenente le prescrizioni di intervento con generale riferimento al T.U. in materia di edilizia e con particolari indicazioni per la riqualificazione del rapporto ambientale architettonico dell'area considerata.

 

A tale fine ogni intervento dovrà uniformarsi:

 

- alle particolari prescrizioni architettoniche e sui materiali di cui  all'art. 9 ;

- al rispetto degli allineamenti preesistenti e/o, dove specificatamente indicato di quelli nuovi fissati nelle tavole di P.R.G.;

- al rispetto della tipologia, del rapporto con il contesto, del numero dei piani, della tipologia di copertura e delle prescrizioni d'intervento contenute in ogni scheda di Unità d’intervento (Ui) unite alle precisazioni d'intervento di carattere generale contenute nel presente articolo e di carattere specifico per le singole zone.

- alle prescrizioni per il Lotto pertinenziale (Lp) di cui al precedente art. 15.

 

In tutti gli interventi edilizi consentiti nelle zone A e An sugli edifici esistenti devono essere salvaguardate le parti strutturali storiche, quali lo spessore dei muri, le volte, i muri esterni e interni, che spesso hanno funzione di contrafforte per elementi voltati facenti parte anche di altri organismi edilizi, i passaggi voltati di connessione tra due o più organismi, in modo da salvaguardare i sistemi architettonici statici e strutturali che caratterizzano l’insieme dei nuclei insediati.

Devono inoltre essere salvaguardati i materiali impiegati nelle strutture dei solai e delle coperture, ricorrendo per quanto possibile al loro riutilizzo e/o alla loro integrazione con materiali uguali o compatibili.

 

    I muri esterni di sostegno non devono superare l’altezza di 2,50 metri, salvo nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente qualora sia dimostrata la sussistenza di particolari condizioni tali da richiedere necessariamente altezze maggiori, comunque non superiore a 3,00 metri, e devono essere costruiti con pietra di cava locale a vista a secco o con pietrame legato da getto di calcestruzzo sul retro del muro, nella parte contro terra.

    Nel caso di prosecuzione o innalzamento di un muro già esistente, il titolo abilitativo può consentire o prescrivere l’utilizzo di materiali, forme dimensioni e finiture analoghe a quelli delle parti già costruite o richiedere che anche queste ultime siano rifatte in pietra locale.

 

    Gli eventuali serbatoi d’acqua devono essere sistemati interrati in modo da non incidere nel disegno ambientale.

 

    In tutte le zone A e An per qualsiasi tipo di intervento sono da intendersi prescrittive, ai fini della disciplina paesistica, tutte le indicazioni di cui all’art. 9 e all’allegato 2 alle N.d.A.

    Per restauro e risanamento conservativo si intendono quegli interventi tesi al ripristino di tutti gli elementi originari, architettonici e decorativi di un edificio, da eseguirsi con procedimenti di ricerca e di ripristino. Il restauro, inoltre, deve tendere alla conservazione di ogni traccia significativa della cultura materiale locale.

    Le schede delle Unità di intervento (Ui) indicano gli interventi consentiti.

    Le integrazioni e la ricostruzione di piccole parti dovranno essere subordinate al rispetto delle strutture antiche, senza falsi stilistici.

    Le decorazioni e le semplici quadrature ad affresco saranno conservate anche se deteriorate e frammentarie.