ART. 16
Le zone di
cui al titolo costituiscono l'insieme delle aree degli insediamenti storici di
Orco Feglino.
Ogni
zona A e AN è composta dall'insieme di UNITA' D'INTERVENTO (Ui) edificate e da
aree libere (er), pertinenza di rispetto della zona omogenea considerata.
Ad
ogni U.I. corrisponde una scheda di rilevamento contenente le prescrizioni di
intervento con generale riferimento al T.U. in materia di edilizia e con particolari indicazioni per la riqualificazione
del rapporto ambientale architettonico dell'area considerata.
A
tale fine ogni intervento dovrà uniformarsi:
- alle particolari prescrizioni architettoniche e sui
materiali di cui all'art. 9 ;
- al rispetto degli
allineamenti preesistenti e/o, dove specificatamente indicato di quelli nuovi
fissati nelle tavole di P.R.G.;
- al rispetto della
tipologia, del rapporto con il contesto, del numero dei piani, della tipologia
di copertura e delle prescrizioni d'intervento contenute in ogni scheda di
Unità d’intervento (Ui) unite alle precisazioni d'intervento di carattere
generale contenute nel presente articolo e di carattere specifico per le singole
zone.
- alle prescrizioni
per il Lotto pertinenziale (Lp) di
cui al precedente art. 15.
In
tutti gli interventi edilizi consentiti nelle zone A e An sugli edifici
esistenti devono essere salvaguardate le parti strutturali storiche, quali lo
spessore dei muri, le volte, i muri esterni e interni, che spesso hanno
funzione di contrafforte per elementi voltati facenti parte anche di altri
organismi edilizi, i passaggi voltati di connessione tra due o più organismi,
in modo da salvaguardare i sistemi architettonici statici e strutturali che
caratterizzano l’insieme dei nuclei insediati.
Devono
inoltre essere salvaguardati i materiali impiegati nelle strutture dei solai e
delle coperture, ricorrendo per quanto possibile al loro riutilizzo e/o alla
loro integrazione con materiali uguali o compatibili.
I muri esterni di sostegno non devono
superare l’altezza di 2,50 metri, salvo nel caso di interventi sul patrimonio
edilizio esistente qualora sia dimostrata la sussistenza di particolari
condizioni tali da richiedere necessariamente altezze maggiori, comunque non
superiore a 3,00 metri, e devono essere costruiti con pietra di cava locale a
vista a secco o con pietrame legato da getto di calcestruzzo sul retro del
muro, nella parte contro terra.
Nel caso di prosecuzione o innalzamento di
un muro già esistente, il titolo abilitativo può consentire o prescrivere
l’utilizzo di materiali, forme dimensioni e finiture analoghe a quelli delle
parti già costruite o richiedere che anche queste ultime siano rifatte in
pietra locale.
Gli eventuali serbatoi d’acqua devono essere
sistemati interrati in modo da non incidere nel disegno ambientale.
In tutte le zone A e An per qualsiasi tipo
di intervento sono da intendersi prescrittive, ai fini della disciplina
paesistica, tutte le indicazioni di cui all’art. 9 e all’allegato 2 alle N.d.A.
Per restauro e risanamento conservativo si
intendono quegli interventi tesi al ripristino di tutti gli elementi originari,
architettonici e decorativi di un edificio, da eseguirsi con procedimenti di
ricerca e di ripristino. Il restauro, inoltre, deve tendere alla conservazione
di ogni traccia significativa della cultura materiale locale.
Le schede delle Unità di intervento (Ui)
indicano gli interventi consentiti.
Le integrazioni e la ricostruzione di
piccole parti dovranno essere subordinate al rispetto delle strutture antiche,
senza falsi stilistici.
Le decorazioni e le semplici quadrature ad
affresco saranno conservate anche se deteriorate e frammentarie.