ART. 22

 

ZONE AGRICOLE

 

 

Tutte le aree  non classificate di tipo AME, AN, B, C, D, di cui agli articoli precedenti e di tipo F e ESP di cui agli articoli successivi, non destinate alla mobilità o alla fruizione pedonale del territorio sono classificate di tipo E ai sensi del D.M. 1444/68.

 

Nell'assetto di Piano esse sono individuate dalle sigle EA e EB con le funzioni specifiche definite all'art. 3 delle presenti N. di A.