ART. 24
NORME GENERALI ZONE EA.
24.1
- Condizioni per l’edificazione nelle zone EA.
24.1.1
- Interventi sul patrimonio edilizio
esistente.
Il recupero del patrimonio
edilizio esistente può essere attuato nei seguenti modi:
a - con le modalità indicate
nell’art. 13;
b – con l’applicazione degli
indici territoriale e fondiario con le modalità indicate al seguente comma
24.1.1.2.
24.1.1.1 - In tutti gli interventi edilizi consentiti nelle
zone EA sugli edifici esistenti devono essere salvaguardate le parti
strutturali storiche, quali lo spessore dei muri, le volte, i muri esterni e
interni, che spesso hanno funzione di contrafforto per elementi voltati facenti
parte anche di altri organismi edilizi, i passaggi voltati di connessione tra
due o più organismi, in modo da salvaguardare i sistemi architettonici statici
e e strutturali che caratterizzano l’insieme dei nuclei insediati.
Devono
inoltre essere salvaguardati i materiali impiegati nelle strutture dei solai e
delle coperture, ricorrendo per quanto possibile al loro riutilizzo e/o alla
loro integrazione con materiali uguali o compatibili.
I muri esterni di sostegno non devono
superare l’altezza di 2,50 metri, salvo nel caso di interventi sul patrimonio
edilizio esistente qualora sia dimostrata la sussistenza di particolari
condizioni tali da richiedere necessariamente altezze maggiori, e devono essere
costruiti con pietra di cava locale a vista a secco o con pietrame legato da
getto di calcestruzzo sul retro del muro, nella parte contro terra.
Nel caso di prosecuzione o innalzamento di
un muro già esistente, il titolo abilitativo può consentire o prescrivere
l’utilizzo di materiali, forme dimensioni e finiture analoghe a quelli delle
parti già costruite o richiedere che anche queste ultime siano rifatte in
pietra locale.
Gli eventuali serbatoi d’acqua devono essere
sistemati interrati in modo da non incidere nel disegno ambientale.
In tutte le zone EA in caso di ampliamento
dei volumi esistenti, di cambio di destinazione d’uso da non residenziale a
residenziale, di accorpamento, di traslazione di volumi, di demolizioni e
ricostruzioni sono stabiliti i seguenti parametri.
- Superficie lorda di solaio (Sl) per ogni
Unità abitativa (Ua) = compresa tra un massimo di 150 mq ed
un minimo di 100 mq.
Nel
caso di Unità edilizie (Ue)
plurifamiliari le singole Unità abitative (Ua) dovranno avere una Sl non
inferiore
a 80 mq.
- Distanza minima dai confini (Dc) = m 5,00
ovvero sul confine in caso di aderenza.
- Distanza minima tra fabbricati (Df) = m
10,00, a distanza anche minore se in prosecuzione di
fabbricati
preesistenti, in aderenza.
- Distanza minima dai cigli stradali (Ds) =
quelle esistenti per gli ampliamenti degli edifici esistenti,
sugli
allineamenti esistenti degli edifici adiacenti, quelle previste dalla
legislazione vigente per le
strade
provinciali.
- Altezza massima (H) = quella preesistente
aumentata di ciò che è necessario per utilizzare a fini
abitativi
il sottotetto. Quella degli edifici adiacenti, se maggiore, nel caso di
sopraelevazione.
In tutte le zone EA per qualsiasi tipo di
intervento sono da intendersi prescrittive, ai fini della disciplina
paesistica, tutte le indicazioni di cui all’art. 9.
Per restauro e risanamento conservativo si intendono quegli
interventi tesi al ripristino di tutti gli elementi originari, architettonici e
decorativi di un edificio, da eseguirsi con procedimenti di ricerca e di
ripristino. Il restauro, inoltre, deve tendere alla conservazione di ogni
traccia significativa della cultura materiale locale.
Le integrazioni e la ricostruzione di
piccole parti dovranno essere subordinate al rispetto delle strutture antiche,
senza falsi stilistici.
Le decorazioni e le semplici quadrature ad
affresco saranno conservate anche se deteriorate e frammentarie.
24.1.1.2 - Per gli aumenti di volume si applicano
contemporaneamente i seguenti indici.
- Indice territoriale (It)
da applicarsi per ogni singola zona EA, che tiene conto dell’eventuale volume
esistente nella zona = 0,01 mq/mq.
-
Indice fondiario (If) da applicarsi su terreni compresi in qualsiasi zona EA,
con l’esclusione della zona
EA12, = 0,02 mq/mq, di cui 0,015 mq/mq
massimi utilizzabili ai fini dell’incremento del volume lordo residenziale
24.1.1.3 - La zona EA4 è interamente destinata ad area di
rispetto agricolo (er4) e perciò inedificabile, pur essendo dotata dell’Indice
fondiario (If) della zona EA. L’indice attribuito alla zona EA4 è trasferibile
in altre zone EA, purché non asservite e nel rispetto dell’indice edificatorio
ammesso in dette zone.
24.1.1.4 - Nella zona EA12, per la sua peculiarità paesistica,
è solo consentito un incremento di volume sul patrimonio edilizio esistente,
per risolvere i notevoli bisogni di spazio connessi all’attività agricola che
vi si svolge, applicando contemporaneamente i seguenti indici.
- Indice territoriale (It)
da applicarsi per la singola zona EA12 e che tiene conto del volume esistente =
0,01 mq/mq,
-
Indice fondiario (If) da applicarsi per la singola zona EA12 = 0,02 mq/mq di
cui 0,0015 mq/mq massimi utilizzabili ai fini dell’incremento del volume lordo
residenziale.
In
tale zona l’ampliamento ammesso non deve superare i 600 mc per il completamento
del volume esistente, senza dar luogo a volumi autonomi; l’intervento è
subordinato alla redazione di un SOI.
Gli
interventi dovranno avere requisiti di estrema aderenza al contesto, di minimo
ingombro possibile e il livello progettuale dovrà presentare una “qualità e
completezza” assoluta, intendendosi con ciò il rispetto e la valorizzazione di
elementi anche di dettaglio, peculiari del manto vegetale, delle colture
agricole, dei percorsi, delle “crose” preesistenti con il rispetto delle fasce
e dei muretti tradizionali; i materiali e il linguaggio tipologico
architettonico dovranno essere quelli tipici della zona di intervento.
24.1.2 - Nuove costruzioni.
24.1.2.1 - La
nuova edificazione dovrà integrarsi con i caratteri prevalenti riconoscibili
nei tipi presenti; rurali, a blocco con esclusione del tipo in linea a blocco
con corpo triplo in quanto estraneo al contesto e quindi non riproponibile.
La nuova edificazione
dovrà essere coerente con i tratti comuni alle diverse tipologie presenti in
zona che sono essenzialmente il rispetto della morfologia territoriale ed il
contenuto dimensionamento volumetrico.
Si richiamano per i
materiali e gli elementi architettonici quanto indicato nell’articolo 9 delle
presenti norme.
I muri esterni di sostegno non devono
superare l’altezza di 2,50 metri e devono essere costruiti con pietra di cava
locale a vista a secco o con pietrame legato da getto di calcestruzzo sul retro
del muro, nella parte contro terra.
Nel caso di prosecuzione o innalzamento di
un muro già esistente, il titolo abilitativo può consentire o prescrivere
l’utilizzo di materiali, forme dimensioni e finiture analoghe a quelli delle
parti già costruite o richiedere che anche queste ultime siano rifatte in
pietra locale.
Gli eventuali serbatoi d’acqua devono essere
sistemati interrati in modo da non incidere nel disegno ambientale.
In tutte le zone EA
per qualsiasi tipo di intervento sono da intendersi prescrittive, ai fini della
disciplina paesistica, tutte le indicazioni di cui all’art. 9.
24.1.2.2 - Per le nuove costruzioni si applicano
contemporaneamente i seguenti indici.
-
Indice territoriale (It) da applicarsi per ogni singola EA, che tiene conto
dell’eventuale volume
esistente = 0,01 mq/mq.
-
Indice fondiario (If) da applicarsi su terreni compresi in qualsiasi zona EA
(ad esclusione della zona
EA12)
= 0,02 mq/mq di cui 0,015 mq/mq, massimi, utilizzabili ai fini
residenziali.
La Superficie lorda di solaio (Sl) per ogni
Unità abitativa (Ua) deve essere compresa tra un massimo di
150 mq e un minimo di 100 mq.
-
Lotto pertinenziale (Lp) minimo, solo per unità abitative, = 1500 mq.
Possono
essere realizzate in aderenza al massimo 2 Unità edilizie (Ue).
Nel
caso di Ue plurifamiliare la superficie minima di ogni singola Unità abitativa
(Ua) non dovrà essere inferiore a 80 mq.
Gli
annessi agricoli non potranno essere aggregabili per più di due unità, ovvero
in aderenza, non più di uno, alla unità abitativa, e dovranno avere Sc < 30
mq e altezza massima pari a 3,00 metri e con altezza media interna massima pari
a 2,50 metri; la distanza dalle strade è fissata in 5 metri e quella dai
confini in 3 metri. E’ consentita la costruzione a confine in caso di accordo
tra le parti. In caso di terreno acclive gli annessi agricoli dovranno avere un
lato addossato ad un muro di fascia.
24.1.2.3 - Per le nuove costruzioni è necessaria la predisposizione
di un Piano Colturale ad eccezione dell’eventuale impianto sportivo consentito
in zona EA6) da intendersi quale Piano di Sviluppo Aziendale.
24.1.2.5 - In zona EA6 è consentita (nel rispetto delle distanze
dai corsi d’acqua di cui alla legge regionale n. 9/1993 e dalle altre
specifiche discipline di settore) la realizzazione di impianti sportivi anche
con l’occupazione di aree er3 ed er4 a condizione che l’intervento interessi
un’area di superficie non inferiore a mq 15.000, il progetto sia unitario, i
fabbricati di servizio abbiano superficie di solaio non superiore a mq 300 e
altezza massima pari a m 4,00, siano previsti idonei accessi dalla viabilità
pubblica e aree di parcheggio pari a mq 500.
E’
consentita la realizzazione di una struttura coperta per il riscaldamento e
l’attività ginnica purchè con Sl non superiore a mq 500 e altezza non superiore
a m 7,00.
Il tipo edilizio potrà
derogare dalle indicazioni prescritte per gli altri tipi di intervento nelle
zone EA, tuttavia non dovrà richiamarsi ai tipi edilizi dei fabbricati
artigianali o produttivi, ma cercare nell’espressione di soluzioni formali
moderne, una armonia di linguaggio con il paesaggio circostante (per esempio:
tipologie in struttura lignea lamellare, finestrature ampie, ecc.).
Tutta
l’area dovrà essere contornata da un’adeguata fascia alberata.
L’intervento
dovrà essere assoggettato alla stipula di convenzione con il comune per l’uso
anche pubblico della struttura.
24.1.2.6 – Nella zona EA2 l’edificabilità non può superare l’indice
fondiario di 0,01 mq/mq, di cui non più dello 0,005 mq/mq per la residenza con
obbligo di Piano Colturale; l’applicazione di tale indice non può comportare il
superamento del tetto massimo di superficie indicato nella tabella A.
24.1.2.7 – Le zone EA (diverse
dalla EA2) ricadenti in ambiti ANI-MA e ANI-CE di PTCP sono da considerarsi
inedificabili (sottozone er4), nelle parti ricadenti in ambiti NI-MA e ME la
nuova costruzione è subordinata a SOI.
24.2 - Interventi
consentiti in assenza di "Piano Colturale"
In assenza di "Piano
Colturale" di cui ai punti successivi all'interno di ogni zona EA è sempre
consentito:
24.2.1
Lo svolgimento
dell'attività agricola.
24.2.2
Gli
interventi di cui all’art. 10 nei limiti dell’articolo stesso.
24.2.3
Stralciato
24.2.4
Il recupero
attraverso interventi di cui alla Legge 457 art. 31 fino alla ristrutturazione
edilizia di fabbricati esistenti a condizione che:
- non venga modificata
la Sl complessiva preesistente;
- il numero di Ua non
sia superiore al numero di quelle preesistenti;
- vengano asserviti
all'intervento mq 1.000 per ogni Ua riproposta e il minimo lotto pertinenziale
non risulti inferiore a mq 600;
- non siano ridotte
le distanze dai confini e dalle strade preesistenti;
-
vengano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 9 delle presenti norme;
-
venga sistemato il terreno pertinenziale nel rispetto di quanto predisposto al
1° capoverso dell'art.15;
-
venga garantita per il terreno eccedente la sistemazione con criteri di
selvicoltura naturalistica con specie arbustive consone all'ambiente e non
richiedenti manutenzione.
24.3 - "Piano colturale"
La
edificazione all'interno delle zone EA è condizionata al recupero del
territorio.
Il
"Piano Colturale" dovrà garantire l'uso agricolo, per le tipologie
colturali indicate, del territorio
interessato sia che si tratti di conduzione a fini produttivi che di conduzione
per consumo personale.
La
richiesta di concessione edilizia per le nuove costruzioni dovrà essere accompagnata da un "Piano Colturale" che
dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale, unito ad un atto unilaterale
d'obbligo che dovrà comprendere:
- la descrizione
circostanziata delle aree interessate che potranno non essere contigue, delle infrastrutture esistenti ai fini
agricoli, compresa la loro accessibilità, con evidenziata la superficie totale
interessata alla richiesta;
- gli interventi programmati, i tempi di attuazione le
fonti dei finanziamenti necessari a rendere produttiva
l'area
interessata;
-
il numero di nuclei
familiari ritenuti dal piano necessari alla conduzione della o delle tipologie
colturali
programmate;
- la
superficie per tipologia colturale;
-
la superficie da
destinare alla edilizia residenziale agricola rapportata al numero di nuclei
familiari distinta per Sl esistente da recuperare, da trasformare, di nuovo
impianto e la Sl di annessi agricoli esistenti o nuovi, previsti dal
"piano colturale".
-
gli obblighi inerenti la
sistemazione delle aree asservite eccedenti quelle occupate dalla o dalle
tipologie colturali indicate dal "piano colturale", e i criteri di
selvicoltura naturalistica comprensiva delle indicazioni delle specie arbustive
consone all'ambiente scelte fra quelle che non richiedono manutenzione;
- i criteri
per la regimazione delle acque con la dimostrazione che le soluzioni adottate
risulteranno consone ad evitare ruscellamenti, erosione, ristagni;
- il
progetto di ripristino e salvaguardia di tutti i percorsi vicinali e comunali
che interessano l'intervento;
- i criteri
con i quali si intende operare la sistemazione del terreno; qualora si rendesse
necessaria la formazione di terrazze (fasce) o il ripristino di quelle
esistenti, dovrà essere garantita la esecuzione dei muri di contenimento, di
fosse per la regimazione delle acque e di opere di drenaggio;
- le
caratteristiche funzionali-architettoniche di tutti gli annessi agricoli,
qualora necessari, per la conduzione del fondo nel rispetto dell'art.9 delle
presenti N. di A.;
- i criteri
per l'approvvigionamento idrico;
- le opere
necessarie per lo smaltimento delle acque nere;
- i
collegamenti nuovi ritenuti indispensabili per il corretto utilizzo della o
delle tipologie colturali indicate;
- le aree
da destinare alla residenza i collegamenti fra essa e le aree coltivate, la
sistemazione dell'area di pertinenza e la documentazione di allaccio alle
infrastrutture primarie esistenti;
- le
garanzie e le sanzioni legate agli interventi proposti;
- il
programma di intervento asseverato dai progettisti.
24.4 - Il
progetto di "Piano Colturale"
24.4.1
Il "Piano
Colturale" potrà esser presentato da uno o più soggetti attuatori
interessati e dovrà essere redatto da dottore agronomo coadiuvato da tecnici
abilitati alla progettazione delle singole opere prescritte.
Il piano colturale
può essere annualmente aggiornato per documentate necessità colturali o
intervenute prescrizioni e leggi sovraordinate.
Il rilascio della concessione
edilizia relativa alle residenze e alle pertinenze agricole è condizionata alla
preventiva approvazione da parte del Consiglio Comunale del "Piano
Colturale".
24.4.2
Il Piano Colturale è
assentibile alle seguenti condizioni.
- La eventuale
residenza del soggetto attuatore sia ubicata all'interno di una zona EA.
- la estensione
minima delle aree oggetto di Piano sia > mq 5.800 per conduzione per
consumo personale, > 10.000 mq per conduzione produttiva.
Nel caso di
conduzione per consumo personale tutti i terreni devono ricadere in zona EA.
Nel caso di
conduzione per attività produttiva i terreni possono ricadere in zona EA e in
zona EB con un minimo del 30% in zona EA.
La potenzialità
edificatoria dei terreni ubicati in zona EB può essere trasferita nella zona EA
solo per la costruzione degli annessi agricoli e non per la costruzione delle
residenze.
- Per la conduzione
produttiva, per ogni nucleo familiare interessato, per il quale è previsto un
nuovo edificio residenziale, deve essere previsto un ulteriore lotto
pertinenziale (Lp) non inferiore a 1.000 mq.
- Il lotto
pertinenziale da destinare a nuova residenza (se prevista dal Piano) risulti >
a mq 1.500, e non sia compreso in aree classificate di tipo er;
- Il numero e le
dimensioni complessive degli annessi agricoli siano fissati dal Piano Colturale
asseverato dal Tecnico Agronomo estensore a seconda della tipologia colturale
adottata.
La superficie degli
annessi agricoli non potrà comunque risultare superiore a 0,01 mq/mq di terreno
asservito nelle zone EA e a 0,002 mq/mq nelle zone EB, ovvero a 0,05 mq/mq di
terreno asservito nelle zone EA e a 0,01 mq/mq nelle zone EB per la
realizzazione di aziende zootecniche di allevamento e/o similari rapportato
alla superficie colturale utilizzata.
24.5 - Inscindibilità tra
aree coltivate e edificio residenziale
Il
complesso delle aree oggetto di Piano Colturale, i volumi residenziali e gli
annessi agricoli costituiscono un unico lotto non frazionabile una eventuale
cessione dovrà comprendere l'insieme del "Piano Colturale" approvato.
24.6 - Parametri per zone
EA
Oltre
alle indicazioni di cui ai punti precedenti in tutte le zone EA per gli edifici
residenziali sono stabiliti i seguenti ulteriori parametri:
Dc = m 5.00 o
aderenza previo documentato accordo
Df = secondo le
indicazioni contenute nel "Piano Colturale" è consentita la
costruzione in aderenza di due Ua
Ds = secondo la
normativa vigente
Sc = 30% Lp
H max = m 8.5
24.7 -
Destinazioni d’uso.
Nelle zone EA le destinazioni sono le seguenti:
attività agricola, zootecnica, da non
ubicare nelle zone
carsiche, residenziale, agrituristica.