ART. 24

 

NORME GENERALI ZONE EA.

 

 

24.1 - Condizioni per l’edificazione nelle zone EA.

 

 

24.1.1 -  Interventi sul patrimonio edilizio esistente.

 

Il recupero del patrimonio edilizio esistente può essere attuato nei seguenti modi:

 

a - con le modalità indicate nell’art. 13;

 

b – con l’applicazione degli indici territoriale e fondiario con le modalità indicate al seguente comma 24.1.1.2.

 

24.1.1.1 - In tutti gli interventi edilizi consentiti nelle zone EA sugli edifici esistenti devono essere salvaguardate le parti strutturali storiche, quali lo spessore dei muri, le volte, i muri esterni e interni, che spesso hanno funzione di contrafforto per elementi voltati facenti parte anche di altri organismi edilizi, i passaggi voltati di connessione tra due o più organismi, in modo da salvaguardare i sistemi architettonici statici e e strutturali che caratterizzano l’insieme dei nuclei insediati.

Devono inoltre essere salvaguardati i materiali impiegati nelle strutture dei solai e delle coperture, ricorrendo per quanto possibile al loro riutilizzo e/o alla loro integrazione con materiali uguali o compatibili.

 

    I muri esterni di sostegno non devono superare l’altezza di 2,50 metri, salvo nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente qualora sia dimostrata la sussistenza di particolari condizioni tali da richiedere necessariamente altezze maggiori, e devono essere costruiti con pietra di cava locale a vista a secco o con pietrame legato da getto di calcestruzzo sul retro del muro, nella parte contro terra.

    Nel caso di prosecuzione o innalzamento di un muro già esistente, il titolo abilitativo può consentire o prescrivere l’utilizzo di materiali, forme dimensioni e finiture analoghe a quelli delle parti già costruite o richiedere che anche queste ultime siano rifatte in pietra locale.

 

    Gli eventuali serbatoi d’acqua devono essere sistemati interrati in modo da non incidere nel disegno ambientale.

 

    In tutte le zone EA in caso di ampliamento dei volumi esistenti, di cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale, di accorpamento, di traslazione di volumi, di demolizioni e ricostruzioni sono stabiliti i seguenti parametri.

 

    - Superficie lorda di solaio (Sl) per ogni Unità abitativa (Ua) = compresa tra un massimo di 150 mq ed

     un minimo di 100 mq.

    Nel caso di Unità edilizie (Ue)  plurifamiliari le singole Unità abitative (Ua) dovranno avere una Sl non

    inferiore a 80 mq.

 

    - Distanza minima dai confini (Dc) = m 5,00 ovvero sul confine in caso di aderenza.

 

    - Distanza minima tra fabbricati (Df) = m 10,00, a distanza anche minore se in prosecuzione di

   fabbricati preesistenti, in aderenza.

 

    - Distanza minima dai cigli stradali (Ds) = quelle esistenti per gli ampliamenti degli edifici esistenti,

   sugli allineamenti esistenti degli edifici adiacenti, quelle previste dalla legislazione vigente per le

   strade provinciali.

 

    - Altezza massima (H) = quella preesistente aumentata di ciò che è necessario per utilizzare a fini

    abitativi il sottotetto. Quella degli edifici adiacenti, se maggiore, nel caso di sopraelevazione.

 

    In tutte le zone EA per qualsiasi tipo di intervento sono da intendersi prescrittive, ai fini della disciplina paesistica, tutte le indicazioni di cui all’art. 9.

    Per restauro e risanamento conservativo si intendono quegli interventi tesi al ripristino di tutti gli elementi originari, architettonici e decorativi di un edificio, da eseguirsi con procedimenti di ricerca e di ripristino. Il restauro, inoltre, deve tendere alla conservazione di ogni traccia significativa della cultura materiale locale.

    Le integrazioni e la ricostruzione di piccole parti dovranno essere subordinate al rispetto delle strutture antiche, senza falsi stilistici.

    Le decorazioni e le semplici quadrature ad affresco saranno conservate anche se deteriorate e frammentarie.

 

 

24.1.1.2 - Per gli aumenti di volume si applicano contemporaneamente i seguenti indici.

- Indice territoriale (It) da applicarsi per ogni singola zona EA, che tiene conto dell’eventuale volume

  esistente nella zona = 0,01 mq/mq.

- Indice fondiario (If) da applicarsi su terreni compresi in qualsiasi zona EA, con l’esclusione della zona

  EA12, = 0,02 mq/mq, di cui 0,015 mq/mq massimi utilizzabili ai fini dell’incremento del volume lordo residenziale

 

 

24.1.1.3 - La zona EA4 è interamente destinata ad area di rispetto agricolo (er4) e perciò inedificabile, pur essendo dotata dell’Indice fondiario (If) della zona EA. L’indice attribuito alla zona EA4 è trasferibile in altre zone EA, purché non asservite e nel rispetto dell’indice edificatorio ammesso in dette zone.

 

 

24.1.1.4 - Nella zona EA12, per la sua peculiarità paesistica, è solo consentito un incremento di volume sul patrimonio edilizio esistente, per risolvere i notevoli bisogni di spazio connessi all’attività agricola che vi si svolge, applicando contemporaneamente i seguenti indici.

- Indice territoriale (It) da applicarsi per la singola zona EA12 e che tiene conto del volume esistente = 0,01 mq/mq,

- Indice fondiario (If) da applicarsi per la singola zona EA12 = 0,02 mq/mq di cui 0,0015 mq/mq massimi utilizzabili ai fini dell’incremento del volume lordo residenziale.

In tale zona l’ampliamento ammesso non deve superare i 600 mc per il completamento del volume esistente, senza dar luogo a volumi autonomi; l’intervento è subordinato alla redazione di un SOI.

Gli interventi dovranno avere requisiti di estrema aderenza al contesto, di minimo ingombro possibile e il livello progettuale dovrà presentare una “qualità e completezza” assoluta, intendendosi con ciò il rispetto e la valorizzazione di elementi anche di dettaglio, peculiari del manto vegetale, delle colture agricole, dei percorsi, delle “crose” preesistenti con il rispetto delle fasce e dei muretti tradizionali; i materiali e il linguaggio tipologico architettonico dovranno essere quelli tipici della zona di intervento.

 

 

 

24.1.2 - Nuove costruzioni.

 

24.1.2.1 - La nuova edificazione dovrà integrarsi con i caratteri prevalenti riconoscibili nei tipi presenti; rurali, a blocco con esclusione del tipo in linea a blocco con corpo triplo in quanto estraneo al contesto e quindi non riproponibile.

La nuova edificazione dovrà essere coerente con i tratti comuni alle diverse tipologie presenti in zona che sono essenzialmente il rispetto della morfologia territoriale ed il contenuto dimensionamento volumetrico.

Si richiamano per i materiali e gli elementi architettonici quanto indicato nell’articolo 9 delle presenti norme.

 

    I muri esterni di sostegno non devono superare l’altezza di 2,50 metri e devono essere costruiti con pietra di cava locale a vista a secco o con pietrame legato da getto di calcestruzzo sul retro del muro, nella parte contro terra.

    Nel caso di prosecuzione o innalzamento di un muro già esistente, il titolo abilitativo può consentire o prescrivere l’utilizzo di materiali, forme dimensioni e finiture analoghe a quelli delle parti già costruite o richiedere che anche queste ultime siano rifatte in pietra locale.

 

    Gli eventuali serbatoi d’acqua devono essere sistemati interrati in modo da non incidere nel disegno ambientale.

 

    In tutte le zone EA per qualsiasi tipo di intervento sono da intendersi prescrittive, ai fini della disciplina paesistica, tutte le indicazioni di cui all’art. 9.

 

 

24.1.2.2 - Per le nuove costruzioni si applicano contemporaneamente i seguenti indici.

 

- Indice territoriale (It) da applicarsi per ogni singola EA, che tiene conto dell’eventuale volume

  esistente = 0,01 mq/mq.

- Indice fondiario (If) da applicarsi su terreni compresi in qualsiasi zona EA (ad esclusione della zona

  EA12)  = 0,02 mq/mq di cui 0,015 mq/mq, massimi, utilizzabili ai fini residenziali.

  La Superficie lorda di solaio (Sl) per ogni Unità abitativa (Ua) deve essere compresa tra un massimo di

  150 mq e un minimo di 100 mq.

- Lotto pertinenziale (Lp) minimo, solo per unità abitative, = 1500 mq.

 

Possono essere realizzate in aderenza al massimo 2 Unità edilizie (Ue).

 

Nel caso di Ue plurifamiliare la superficie minima di ogni singola Unità abitativa (Ua) non dovrà essere inferiore a 80 mq.

Gli annessi agricoli non potranno essere aggregabili per più di due unità, ovvero in aderenza, non più di uno, alla unità abitativa, e dovranno avere Sc < 30 mq e altezza massima pari a 3,00 metri e con altezza media interna massima pari a 2,50 metri; la distanza dalle strade è fissata in 5 metri e quella dai confini in 3 metri. E’ consentita la costruzione a confine in caso di accordo tra le parti. In caso di terreno acclive gli annessi agricoli dovranno avere un lato addossato ad un muro di fascia.

 

 

24.1.2.3 - Per le nuove costruzioni è necessaria la predisposizione di un Piano Colturale ad eccezione dell’eventuale impianto sportivo consentito in zona EA6) da intendersi quale Piano di Sviluppo Aziendale.

 

 

24.1.2.5 - In zona EA6 è consentita (nel rispetto delle distanze dai corsi d’acqua di cui alla legge regionale n. 9/1993 e dalle altre specifiche discipline di settore) la realizzazione di impianti sportivi anche con l’occupazione di aree er3 ed er4 a condizione che l’intervento interessi un’area di superficie non inferiore a mq 15.000, il progetto sia unitario, i fabbricati di servizio abbiano superficie di solaio non superiore a mq 300 e altezza massima pari a m 4,00, siano previsti idonei accessi dalla viabilità pubblica e aree di parcheggio pari a mq 500.

 

E’ consentita la realizzazione di una struttura coperta per il riscaldamento e l’attività ginnica purchè con Sl non superiore a mq 500 e altezza non superiore a m 7,00.

Il tipo edilizio potrà derogare dalle indicazioni prescritte per gli altri tipi di intervento nelle zone EA, tuttavia non dovrà richiamarsi ai tipi edilizi dei fabbricati artigianali o produttivi, ma cercare nell’espressione di soluzioni formali moderne, una armonia di linguaggio con il paesaggio circostante (per esempio: tipologie in struttura lignea lamellare, finestrature ampie, ecc.).

Tutta l’area dovrà essere contornata da un’adeguata fascia alberata.

 

L’intervento dovrà essere assoggettato alla stipula di convenzione con il comune per l’uso anche pubblico della struttura.

 

 

24.1.2.6 – Nella zona EA2 l’edificabilità non può superare l’indice fondiario di 0,01 mq/mq, di cui non più dello 0,005 mq/mq per la residenza con obbligo di Piano Colturale; l’applicazione di tale indice non può comportare il superamento del tetto massimo di superficie indicato nella tabella A.

 

 

24.1.2.7 – Le zone EA (diverse dalla EA2) ricadenti in ambiti ANI-MA e ANI-CE di PTCP sono da considerarsi inedificabili (sottozone er4), nelle parti ricadenti in ambiti NI-MA e ME la nuova costruzione è subordinata a SOI.

 

 

 

24.2 - Interventi consentiti in assenza di "Piano Colturale"

 

In assenza di "Piano Colturale" di cui ai punti successivi all'interno di ogni zona EA è sempre consentito:

 

 

24.2.1

Lo svolgimento dell'attività agricola.

 

24.2.2

Gli interventi di cui all’art. 10 nei limiti dell’articolo stesso.

 

24.2.3       

Stralciato

 

24.2.4

Il recupero attraverso interventi di cui alla Legge 457 art. 31 fino alla ristrutturazione edilizia di fabbricati esistenti a condizione che:

- non venga modificata la Sl complessiva preesistente;

- il numero di Ua non sia superiore al numero di quelle preesistenti;

- vengano asserviti all'intervento mq 1.000 per ogni Ua riproposta e il minimo lotto pertinenziale non risulti inferiore a  mq 600;

- non siano ridotte le distanze dai confini e dalle strade preesistenti;

- vengano rispettate le prescrizioni di cui all'art. 9 delle presenti norme;

- venga sistemato il terreno pertinenziale nel rispetto di quanto predisposto al 1° capoverso dell'art.15;

- venga garantita per il terreno eccedente la sistemazione con criteri di selvicoltura naturalistica con specie arbustive consone all'ambiente e non richiedenti manutenzione.

 

 

 

 

24.3 - "Piano colturale"

 

La edificazione all'interno delle zone EA è condizionata al recupero del territorio.

 

Il "Piano Colturale" dovrà garantire l'uso agricolo, per le tipologie colturali  indicate, del territorio interessato sia che si tratti di conduzione a fini produttivi che di conduzione per consumo personale.

La richiesta di concessione edilizia per le nuove costruzioni dovrà essere accompagnata da un "Piano Colturale" che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale, unito ad un atto unilaterale d'obbligo che dovrà comprendere:

 

- la descrizione circostanziata delle aree interessate che potranno  non essere contigue, delle infrastrutture esistenti ai fini agricoli, compresa la loro accessibilità, con evidenziata la superficie totale interessata alla richiesta;

 

- gli interventi programmati, i tempi di attuazione le fonti dei finanziamenti necessari a rendere produttiva

 l'area interessata;

 

-          il numero di nuclei familiari ritenuti dal piano necessari alla conduzione della o delle tipologie colturali

        programmate;

 

-        la superficie per tipologia colturale;

 

-          la superficie da destinare alla edilizia residenziale agricola rapportata al numero di nuclei familiari distinta per Sl esistente da recuperare, da trasformare, di nuovo impianto e la Sl di annessi agricoli esistenti o nuovi, previsti dal "piano colturale".

 

-        gli obblighi inerenti la sistemazione delle aree asservite eccedenti quelle occupate dalla o dalle tipologie colturali indicate dal "piano colturale", e i criteri di selvicoltura naturalistica comprensiva delle indicazioni delle specie arbustive consone all'ambiente scelte fra quelle che non richiedono manutenzione;

 

-        i criteri per la regimazione delle acque con la dimostrazione che le soluzioni adottate risulteranno consone ad evitare ruscellamenti, erosione, ristagni;

 

-        il progetto di ripristino e salvaguardia di tutti i percorsi vicinali e comunali che interessano l'intervento;

 

-        i criteri con i quali si intende operare la sistemazione del terreno; qualora si rendesse necessaria la formazione di terrazze (fasce) o il ripristino di quelle esistenti, dovrà essere garantita la esecuzione dei muri di contenimento, di fosse per la regimazione delle acque e di opere di drenaggio;

 

-        le caratteristiche funzionali-architettoniche di tutti gli annessi agricoli, qualora necessari, per la conduzione del fondo nel rispetto dell'art.9 delle presenti N. di A.;

 

-        i criteri per l'approvvigionamento idrico;

 

-        le opere necessarie per lo smaltimento delle acque nere;

 

-        i collegamenti nuovi ritenuti indispensabili per il corretto utilizzo della o delle tipologie colturali indicate;

 

-        le aree da destinare alla residenza i collegamenti fra essa e le aree coltivate, la sistemazione dell'area di pertinenza e la documentazione di allaccio alle infrastrutture primarie esistenti;

 

-        le garanzie e le sanzioni legate agli interventi proposti;

 

-        il programma di intervento asseverato dai progettisti.

 

 

 

24.4 - Il progetto di "Piano Colturale"

 

24.4.1

Il "Piano Colturale" potrà esser presentato da uno o più soggetti attuatori interessati e dovrà essere redatto da dottore agronomo coadiuvato da tecnici abilitati alla progettazione delle singole opere prescritte.

Il piano colturale può essere annualmente aggiornato per documentate necessità colturali o intervenute prescrizioni e leggi sovraordinate.

Il rilascio della concessione edilizia relativa alle residenze e alle pertinenze agricole è condizionata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio Comunale del "Piano Colturale".

 

24.4.2

Il Piano Colturale è assentibile alle seguenti condizioni.

 

- La eventuale residenza del soggetto attuatore sia ubicata all'interno di una zona EA.

 

- la estensione minima delle aree oggetto di Piano sia > mq 5.800 per conduzione per consumo personale, > 10.000 mq per conduzione produttiva.

Nel caso di conduzione per consumo personale tutti i terreni devono ricadere in zona EA.

Nel caso di conduzione per attività produttiva i terreni possono ricadere in zona EA e in zona EB con un minimo del 30% in zona EA.

La potenzialità edificatoria dei terreni ubicati in zona EB può essere trasferita nella zona EA solo per la costruzione degli annessi agricoli e non per la costruzione delle residenze.

 

- Per la conduzione produttiva, per ogni nucleo familiare interessato, per il quale è previsto un nuovo edificio residenziale, deve essere previsto un ulteriore lotto pertinenziale (Lp) non inferiore a 1.000 mq.

 

- Il lotto pertinenziale da destinare a nuova residenza (se prevista dal Piano) risulti > a mq 1.500, e non sia compreso in aree classificate di tipo er;

 

- Il numero e le dimensioni complessive degli annessi agricoli siano fissati dal Piano Colturale asseverato dal Tecnico Agronomo estensore a seconda della tipologia colturale adottata.

La superficie degli annessi agricoli non potrà comunque risultare superiore a 0,01 mq/mq di terreno asservito nelle zone EA e a 0,002 mq/mq nelle zone EB, ovvero a 0,05 mq/mq di terreno asservito nelle zone EA e a 0,01 mq/mq nelle zone EB per la realizzazione di aziende zootecniche di allevamento e/o similari rapportato alla superficie colturale utilizzata.

 

 

 

24.5 - Inscindibilità tra aree coltivate e edificio residenziale

 

Il complesso delle aree oggetto di Piano Colturale, i volumi residenziali e gli annessi agricoli costituiscono un unico lotto non frazionabile una eventuale cessione dovrà comprendere l'insieme del "Piano Colturale" approvato.

 

 

 

24.6 - Parametri per zone EA

 

Oltre alle indicazioni di cui ai punti precedenti in tutte le zone EA per gli edifici residenziali sono stabiliti i seguenti ulteriori parametri:

Dc = m 5.00 o aderenza previo documentato accordo

Df = secondo le indicazioni contenute nel "Piano Colturale" è consentita la costruzione in aderenza di due Ua

Ds = secondo la normativa vigente

Sc = 30% Lp

H max = m 8.5

 

 

 

24.7 - Destinazioni d’uso.

 

Nelle zone EA le destinazioni sono le seguenti: attività  agricola, zootecnica, da non ubicare nelle zone

carsiche, residenziale, agrituristica.