ART. 25
COSTRUZIONE DI
SERRE
Nelle zone agricole
EA è consentita la costruzione di serre a condizione che il lotto su cui
insistono sia superiore a mq 1.000, la superficie coperta non superi il 50%
dell'area complessiva, le distanze da edifici residenziali siano di mt. 6.00,
le distanze dal ciglio stradale siano di m 3.00 per strade di larghezza fino a
m 7.00, di m 6.00 per larghezze comprese fra m 7.00 e m 15.00 e di m 10.00 per
larghezze superiori a m 15.00, i muri di sostegno non superino i m 2.50,
l'altezza al colmo sia a m 4.50 e siano previste le opere per lo scarico e
l'incanalamento delle acque meteoriche o di quelle derivanti dell'esercizio
dell'impianto.
L'edificazione è
consentita nel rispetto della L.R. n° 17 del 1 giugno 1976 "disciplina
urbanistica delle serre" con la diretta concessione di edificare: essa è
subordinata alla ratifica per atto pubblico da trascrivere con l'intervento del
Comune vincolante l'area coperta interessata.