ART. 25

 

COSTRUZIONE  DI  SERRE

 

 

Nelle zone agricole EA è consentita la costruzione di serre a condizione che il lotto su cui insistono sia superiore a mq 1.000, la superficie coperta non superi il 50% dell'area complessiva, le distanze da edifici residenziali siano di mt. 6.00, le distanze dal ciglio stradale siano di m 3.00 per strade di larghezza fino a m 7.00, di m 6.00 per larghezze comprese fra m 7.00 e m 15.00 e di m 10.00 per larghezze superiori a m 15.00, i muri di sostegno non superino i m 2.50, l'altezza al colmo sia a m 4.50 e siano previste le opere per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche o di quelle derivanti dell'esercizio dell'impianto.

 

L'edificazione è consentita nel rispetto della L.R. n° 17 del 1 giugno 1976 "disciplina urbanistica delle serre" con la diretta concessione di edificare: essa è subordinata alla ratifica per atto pubblico da trascrivere con l'intervento del Comune vincolante l'area coperta interessata.