ART. 26
ZONA
AGRICOLA EB
Nella zona di cui al
titolo non è consentita la nuova edificazione a fini residenziali.
Le destinazioni d’uso
consentite sono le seguenti.
a)
Attività di agriturismo.
b)
Residenziale nei volumi
esistenti anche in seguito ad intervento di recupero.
Detti
interventi potranno essere ammessi solo laddove non sia richiesta una nuova
infrastrutturazione o un incidente adattamento di quelle preesistenti e gli
stessi dovranno essere particolarmente curati sotto il profilo tipologico,
dimensionale, dei materiali e della qualità architettonica.
c)
Conduzione agricola dei
fondi.
E' consentito
l'incremento della superficie lorda di solaio esistente per ogni singola unità
immobiliare catastalmente individuata secondo le indicazioni dell’art. 13 e
conformemente alle indicazioni contenute nel “Documento congiunto per
l’interpretazione e l’applicazionedelle norme di PTCP” redatto dalla Regione
Liguria e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio
della Liguria.
L'altezza massima
deve essere uguale a quella esistente eventualmente incrementata della quantità
di cui all'art. 13.2.2.
Gli ampliamenti
devono essere aderenti ai volumi esistenti e devono proporre soluzioni
architettoniche formali, anche in chiave moderna, in sintonia con l'esistente.
La distanza minima
dai confini è di m 3,00 o in aderenza previo accordo trascritto tra le parti.
L'incremento
volumetrico non deve ridurre la distanza preesistente dalle strade
pubbliche o di uso pubblico.
Sono solo consentiti
interventi necessari ad una più ampia fruizione collettiva del territorio e un
più efficace sfruttamento delle risorse produttive attraverso una più razionale
utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.
Sono sempre
consentiti annessi agricoli nel rispetto di quanto indicato sub art. 24.1.2.2,
con obbligo di predisposizione di Piano colturale e con indice fondiario (If)
pari a 0,02 mq/mq
Sono consentiti gli
interventi di cui all’art. 10 con esclusione di quelli di cui all’art. 10.1 se
aggiuntivi rispetto alla realizzazione di annessi agricoli.