ART. 26

 

ZONA  AGRICOLA  EB

 

 

 

Nella zona di cui al titolo non è consentita la nuova edificazione a fini residenziali.

 

Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti.

a)        Attività di agriturismo.

b)       Residenziale nei volumi esistenti anche in seguito ad intervento di recupero.

Detti interventi potranno essere ammessi solo laddove non sia richiesta una nuova infrastrutturazione o un incidente adattamento di quelle preesistenti e gli stessi dovranno essere particolarmente curati sotto il profilo tipologico, dimensionale, dei materiali e della qualità architettonica.

c)        Conduzione agricola dei fondi.

 

E' consentito l'incremento della superficie lorda di solaio esistente per ogni singola unità immobiliare catastalmente individuata secondo le indicazioni dell’art. 13 e conformemente alle indicazioni contenute nel “Documento congiunto per l’interpretazione e l’applicazionedelle norme di PTCP” redatto dalla Regione Liguria e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio della Liguria.

 

L'altezza massima deve essere uguale a quella esistente eventualmente incrementata della quantità di cui all'art. 13.2.2.

 

Gli ampliamenti devono essere aderenti ai volumi esistenti e devono proporre soluzioni architettoniche formali, anche in chiave moderna, in sintonia con l'esistente.

 

La distanza minima dai confini è di m 3,00 o in aderenza previo accordo trascritto tra le parti.

 

L'incremento volumetrico non deve ridurre la distanza preesistente dalle strade pubbliche  o di uso pubblico.

 

Sono solo consentiti interventi necessari ad una più ampia fruizione collettiva del territorio e un più efficace sfruttamento delle risorse produttive attraverso una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.

 

Sono sempre consentiti annessi agricoli nel rispetto di quanto indicato sub art. 24.1.2.2, con obbligo di predisposizione di Piano colturale e con indice fondiario (If) pari a 0,02 mq/mq

 

Sono consentiti gli interventi di cui all’art. 10 con esclusione di quelli di cui all’art. 10.1 se aggiuntivi rispetto alla realizzazione di annessi agricoli.