ART. 32

 

AREE DI RISPETTO STRADE D.M. 01/04/68

 

Le aree sono inedificabili; possono essere utilizzate per il potenziamento della rete viaria, per interventi di salvaguardia ambientale, per la messa a dimora di alberature e per l'uso agricolo.

 

Sono altresì consentiti interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi pedonali, piste ciclabili e posa in interrato di infrastrutture tecnologiche a rete.

 

E' altresì consentita la previsione di chioschi di attesa autolinee, spazi per raccolta rifiuti, segnaletica verticale.

 

Per le costruzioni esistenti sono consentiti interventi di cui alla Legge 457 art. 31 fino alla lettera d): in tal caso può essere richiesto un aumento fino al 10% della superficie di solaio lorda solo nel caso in cui l'intervento preveda arretramento del filo stradale da un minimo di m 7,00 in poi.