ART. 34

 

CABINE DEL GAS

 

 

Le cabine del gas sono destinate all’installazione delle apparecchiature di riduzione della pressione dei gas.

 

Le cabine di riduzione possono essere costruite fuori terra ovvero interrate.

 

L’area occupata dal sedime della cabina deve essere completamente recintata per evitare intrusioni estranee, la recinzione deve in ogni punto avere una distanza dai muri perimetrali della cabina non inferiore a m 2. La stessa distanza deve essere osservata tra la recinzione e le parti fuori terra dell’impianto sottoposte alla pressione del gas, escluse le valvole e le tubazioni.

 

I muri perimetrali della cabina devono essere costruiti in calcestruzzo dello spessore minimo di cm 20 se semplice e di cm 15 se armato, ovvero in muratura di mattoni pieni a due teste.

 

Le cabine fuori terra devono avere copertura di tipo leggero e struttura del tetto incombustibile.

 

L’aerazione delle cabine deve essere assicurata da aperture, disposte in alto vicino alla copertura, aventi una superficie complessiva non inferiore ad 1/10 della superficie in pianta, e da altre aperture poste in basso per agevolare il ricambio dell’aria.

 

Tutte le aperture devono essere protette da reticelle metalliche per impedire l’ingresso di corpi estranei.

 

Le cabine seminterrate devono avere caratteristiche di costruzione analoghe a quelle delle cabine fuori terra e debbono prevedere un accesso laterale direttamente dall’esterno.

 

Le cabine di riduzione della pressione del gas sono normate dal D.M. 24 11 1984 “ Norme di sicurezza antincendio, per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 “( G.U. 15 01 1985 n. 22 ) per cui nella sola cogenza di tali norme si può derogare da quanto previsto dall’art. 9 delle presenti norme di attuazione.

 

DISTANZE DI RISPETTO- Le nuove costruzioni di qualsiasi genere, compresi i volumi non residenziali di cui agli art. 10.1 e 10.2  delle presenti norme di attuazione dovranno avere una distanza dalla cabina del gas non inferiore a m 20, salvo diverse prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in sede di nulla osta alla costruzione della cabina.

 

DISTANZE DAI CONFINI- Le cabine del gas devono avere una distanza dai confini non inferiore a m.3.