ART. 35

 

VOLUMI E INTERVENTI TECNOLOGICI

 

Eventuali strutture tecnologiche necessarie per l'approvvigionamento di energia o acqua possono essere collocate in tutte le zone EA e EB fatta esclusione per  le aree er e le aree di rispetto alla viabilità a meno che non trattasi di volumi interrati.

 

Gli interventi sono consentiti nel rispetto delle disposizioni di legge sovraordinate.

 

Il potenziamento delle strutture esistenti dovrà realizzarsi con interventi che dovranno garantire la massima aderenza al terreno, sia planimetrica che altimetrica, limitando al massimo le strutture di contenimento, le opere opere murarie, ecc. evitando quindi soluzioni che alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi, nonché a garantire il minimo impatto in termini di sostenibilità ambientale.