ART. 36

 

POTERI DI DEROGA

 

 

Il Comune nel rispetto della legislazione vigente, previa deliberazione del Consiglio Comunale ad espletamento delle necessarie procedure a norma della Legge 6 Agosto 1967 n° 765 art. 41 quater, potrà autorizzare deroghe alle presenti Norme di Attuazione ed alle previsioni di P.R.G. per edifici od impianti pubblici o di interesse pubblico, compresi quelli a carattere alberghiero. Tali deroghe sono limitate all'altezza massima delle costruzioni, alla distanza minima dalle costruzioni e alla distanza dalle strade.