ART. 6

 

CONCESSIONE EDILIZIA CONVENZIONATA

 

 

 

I progetti il cui intervento è assoggettato ad obbligo di concessione edilizia convenzionata devono essere corredati da un atto unilaterale d'obbligo che preveda:

 

a) l'esecuzione diretta:

a.1) delle opere di allaccio di tutte le urbanizzazioni primarie alle reti comunali o di enti concessionari esistenti;

a.2) delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese all'interno dell'area fondiaria o della Unità d'Intervento (U.I.);

 

b) il rispetto delle condizioni generali di edificabilità di cui all'art. 12 o quelle generali e particolari prescritte per tipo di zona come agli articoli successivi evidenziato;

 

c) la cessione:

c.1) delle opere di cui ai punti a.1 e a.2 e di quelle eventualmente realizzate secondo le prescrizioni particolari a scomputo degli oneri secondo i criteri della L.R. 25/95;

c.2) delle aree di competenza delle opere di cui sopra o in alternativa il vincolo dell'uso pubblico delle stesse.

 

d) garanzie finanziarie commisurate all'intervento con i termini per l'adempimento degli impegni convenzionali.