ART. 6
CONCESSIONE EDILIZIA CONVENZIONATA
I progetti il cui intervento
è assoggettato ad obbligo di concessione edilizia convenzionata devono essere
corredati da un atto unilaterale d'obbligo che preveda:
a)
l'esecuzione diretta:
a.1) delle opere di allaccio
di tutte le urbanizzazioni primarie alle reti comunali o di enti concessionari
esistenti;
a.2) delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria comprese all'interno dell'area fondiaria o
della Unità d'Intervento (U.I.);
b) il rispetto delle
condizioni generali di edificabilità di cui all'art. 12 o quelle generali e
particolari prescritte per tipo di zona come agli articoli successivi
evidenziato;
c)
la cessione:
c.1) delle opere di cui
ai punti a.1 e a.2 e di quelle eventualmente realizzate secondo le prescrizioni
particolari a scomputo degli oneri secondo i criteri della L.R. 25/95;
c.2) delle aree di
competenza delle opere di cui sopra o in alternativa il vincolo dell'uso
pubblico delle stesse.
d)
garanzie finanziarie commisurate all'intervento con i termini per l'adempimento
degli impegni convenzionali.