ART. 7
DIMENSIONAMENTO DEL FABBISOGNO DI AREE PER SERVIZI
ZONALI
Il fabbisogno di aree per
servizi zonali per residenze, attività produttive, commerciali ecc., trova
soddisfacimento a livello comunale.
7.1 - Residenza
La superficie minima da
riservare per servizi pubblici o d'uso pubblico è commisurata sulla base di 18
mq ogni 35 mq di solaio lordo.
Dei 18 mq ogni 35 mq di
solaio lordo vanno riservati alla sosta pubblica 3,5 mq, da prevedersi anche in
interrato o a più livelli, mentre i restanti 14,5 mq sono da destinare al verde
gioco e sport, servizi di interesse comune e scolastici distribuiti sulla base
di fabbisogni comunali di volta in volta verificati nel bilancio annuale di
previsione.
Fatta esclusione per le
aree, esistenti e confermate o nuove comprese all'interno di singole zone,
indicate con apposita sigla, atta a definirne la specifica destinazione, le
principali aree di servizio sono accorpate in zone individuate con la lettera
F.
Sulle aree vincolate a
servizi pubblici il Comune può concedere ad enti e privati di concorrere alla
realizzazione e alla gestione dei servizi qualora ciò renda meno onerosa la
attuazione infrastrutturale prevista dal P.R.G. e non pregiudichi la loro
pubblica fruibilità.
La concessione è data ad
enti e privati che, assumendo a proprio carico la realizzazione e/o la gestione
delle attrezzature su progetto conforme alle indicazioni della Amministrazione
per le sue esigenze espresse, ne assicurino i fini sociali per un numero di
anni non inferiore a 25 garantendo, durante il periodo convenzionato, il
controllo pubblico sul servizio e l'uso concordato delle attrezzature.
Scaduto il termine
convenzionato, non rinnovabile, della concessione, il Comune entra in piena
proprietà delle aree e degli edifici convenzionati e contestualmente termina
ogni suo obbligo nei confronti del concessionario;
Gli edifici per il culto,
classificati quali servizi di interesse comune ai sensi del D.M. 1444/68,
esistenti o di nuovo impianto, e i locali ad essi annessi, funzionali alla loro
gestione, nonché le aree pertinenziali, non sono soggetti ad esproprio e
restano di proprietà degli enti religiosi.
Nei locali annessi e sulle
aree pertinenziali vincolate dal P.R.G. è consentita altresì attività di
servizio sociale, culturale, ricreativo, socio-sanitario.
In caso di cessione, in
tutto o in parte, dell'area e/o degli immobili è solo possibile l'utilizzo a
servizio pubblico con facoltà, da parte della Amministrazione Comunale, di
concessione a privati ai sensi del 4°, 5° e 6° capoverso del presente articolo.
Rientrano nello standard, e
vengono classificati servizi di interesse comune, tutti gli edifici e le aree
di pertinenza di proprietà di associazioni culturali private, di enti o di
volontariato purché legalmente riconosciute, che svolgono, per statuto, un
servizio assimilabile a quello pubblico.
7.2 - Commercio, attività
direzionali
Per ogni 100 mq di solaio
lordo dell'unità minima direzionale o commerciale, dovranno essere previsti mq
80 di area pubblica (escluse le sedi viarie) da destinare a:
- parcheggio: mq 40 ogni 100
mq di solaio lordo;
- verde e servizi di
interesse comune: mq 40 ogni 100 mq di solaio lordo.
Per unità minima commerciale
o direzionale si intende quell'unità che impegna in totale una superficie >
a mq 250.
Lo standard pari a 80 mq/100
mq di solaio lordo può essere monetizzato e il servizio realizzato su aree dal
P.R.G. destinate a servizio o su aree di proprietà pubblica indicate dalla
Amministrazione.
La quota di servizi
d'interesse comune può essere individuata anche all'interno dell'edificio
interessato.
7.3 - Norme particolari
per le aree di servizio zonale
All'interno delle aree di
servizio zonale è consentita la costruzione di autorimesse interrate private a
condizione che:
a) le autorimesse non
ostacolino la funzionalità dell'opera pubblica sovrastante e delle
infrastrutture primarie, secondarie e generali di zona.
b) sia sottoscritta
apposita convenzione che assegni alla A.C. la proprietà dell'area in superficie
destinata al servizio indicato dal P.R.G. e i relativi manufatti ovvero che ne
imponga il vincolo di destinazione pubblica.
Le disposizioni di cui sopra
non hanno validità sulle aree destinate all'istruzione.