ART. 7

 

DIMENSIONAMENTO DEL FABBISOGNO DI AREE PER SERVIZI ZONALI

 

 

Il fabbisogno di aree per servizi zonali per residenze, attività produttive, commerciali ecc., trova soddisfacimento a livello comunale.

 

 

7.1 - Residenza

La superficie minima da riservare per servizi pubblici o d'uso pubblico è commisurata sulla base di 18 mq ogni 35 mq di solaio lordo.

Dei 18 mq ogni 35 mq di solaio lordo vanno riservati alla sosta pubblica 3,5 mq, da prevedersi anche in interrato o a più livelli, mentre i restanti 14,5 mq sono da destinare al verde gioco e sport, servizi di interesse comune e scolastici distribuiti sulla base di fabbisogni comunali di volta in volta verificati nel bilancio annuale di previsione.

Fatta esclusione per le aree, esistenti e confermate o nuove comprese all'interno di singole zone, indicate con apposita sigla, atta a definirne la specifica destinazione, le principali aree di servizio sono accorpate in zone individuate con la lettera F.

Sulle aree vincolate a servizi pubblici il Comune può concedere ad enti e privati di concorrere alla realizzazione e alla gestione dei servizi qualora ciò renda meno onerosa la attuazione infrastrutturale prevista dal P.R.G. e non pregiudichi la loro pubblica fruibilità.

La concessione è data ad enti e privati che, assumendo a proprio carico la realizzazione e/o la gestione delle attrezzature su progetto conforme alle indicazioni della Amministrazione per le sue esigenze espresse, ne assicurino i fini sociali per un numero di anni non inferiore a 25 garantendo, durante il periodo convenzionato, il controllo pubblico sul servizio e l'uso concordato delle attrezzature.

Scaduto il termine convenzionato, non rinnovabile, della concessione, il Comune entra in piena proprietà delle aree e degli edifici convenzionati e contestualmente termina ogni suo obbligo nei confronti del concessionario;

Gli edifici per il culto, classificati quali servizi di interesse comune ai sensi del D.M. 1444/68, esistenti o di nuovo impianto, e i locali ad essi annessi, funzionali alla loro gestione, nonché le aree pertinenziali, non sono soggetti ad esproprio e restano di proprietà degli enti religiosi.

Nei locali annessi e sulle aree pertinenziali vincolate dal P.R.G. è consentita altresì attività di servizio sociale, culturale, ricreativo, socio-sanitario.

In caso di cessione, in tutto o in parte, dell'area e/o degli immobili è solo possibile l'utilizzo a servizio pubblico con facoltà, da parte della Amministrazione Comunale, di concessione a privati ai sensi del 4°, 5° e 6° capoverso del presente articolo.

Rientrano nello standard, e vengono classificati servizi di interesse comune, tutti gli edifici e le aree di pertinenza di proprietà di associazioni culturali private, di enti o di volontariato purché legalmente riconosciute, che svolgono, per statuto, un servizio assimilabile a quello pubblico.

 

 

7.2 - Commercio, attività direzionali

Per ogni 100 mq di solaio lordo dell'unità minima direzionale o commerciale, dovranno essere previsti mq 80 di area pubblica (escluse le sedi viarie) da destinare a:

- parcheggio: mq 40 ogni 100 mq di solaio lordo;

- verde e servizi di interesse comune: mq 40 ogni 100 mq di solaio lordo.

Per unità minima commerciale o direzionale si intende quell'unità che impegna in totale una superficie > a mq 250.

Lo standard pari a 80 mq/100 mq di solaio lordo può essere monetizzato e il servizio realizzato su aree dal P.R.G. destinate a servizio o su aree di proprietà pubblica indicate dalla Amministrazione.

La quota di servizi d'interesse comune può essere individuata anche all'interno dell'edificio interessato.

 

 

7.3 - Norme particolari per le aree di servizio zonale

All'interno delle aree di servizio zonale è consentita la costruzione di autorimesse interrate private a condizione che:

a) le autorimesse non ostacolino la funzionalità dell'opera pubblica sovrastante e delle infrastrutture primarie, secondarie e generali di zona.

b) sia sottoscritta apposita convenzione che assegni alla A.C. la proprietà dell'area in superficie destinata al servizio indicato dal P.R.G. e i relativi manufatti ovvero che ne imponga il vincolo di destinazione pubblica.

Le disposizioni di cui sopra non hanno validità sulle aree destinate all'istruzione.