ART.15. INTERVENTO DIRETTO E PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

1.      In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritta l’approvazione di un Piano Attuativo, si applica l’intervento diretto attraverso il permesso di costruire semplice o convenzionato.

2.      Nelle zone dove è prescritto un Piano Attuativo, successivamente a questo si applica l’intervento diretto.

3.      L’intervento diretto può essere attuato da operatori pubblici (Comune incluso) e da privati, alle condizioni previste dalle presenti norme, dalle Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia e dal R.E. comunale.

4.      Fermo restando gli obblighi di concorso ai conseguenti fabbisogni urbanizzativi di aree e servizi il Permesso di costruire convenzionato è previsto:

a.    nelle aree di trasformazione con superficie territoriale St inferiore ai 4.000 mq, come previsto all’articolo 6 del Documento di Piano;

b.    nei casi in cui gli interventi, in considerazione di valutazioni di carattere morfotipologico e/o per specifiche esigenze di integrazione degli spazi pubblici disponibili, comportino la necessità di sottoscrivere una convenzione con la pubblica amministrazione.

5.      La convenzione dovrà contenere, quali elementi essenziali:

-          l’approvazione del progetto edilizio planivolumetrico;

-          la previsione della cessione di aree e servizi, se dovute, da reperirsi anche all’esterno dell’ambito di intervento da concordare con l’Amministrazione Comune;

-          oneri a carico dell’intestatario del permesso di costruire nell’eventuale gestione diretta delle aree o delle opere di urbanizzazione.

6.      L’approvazione della convenzione allegata al permesso di costruire convenzionato è di competenza della Giunta Comunale.