1.
In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritta
l’approvazione di un Piano Attuativo, si applica l’intervento diretto
attraverso il permesso di costruire semplice o convenzionato.
2.
Nelle zone dove è prescritto un Piano Attuativo, successivamente a
questo si applica l’intervento diretto.
3.
L’intervento diretto può essere attuato da operatori pubblici (Comune
incluso) e da privati, alle condizioni previste dalle presenti norme, dalle
Leggi Nazionali e Regionali vigenti in materia e dal R.E. comunale.
4.
Fermo restando gli obblighi di concorso ai conseguenti fabbisogni
urbanizzativi di aree e servizi il Permesso di costruire convenzionato è
previsto:
a.
nelle
aree di trasformazione con superficie territoriale St inferiore ai 4.000 mq,
come previsto all’articolo 6 del Documento di Piano;
b.
nei
casi in cui gli interventi, in considerazione di valutazioni di carattere morfotipologico e/o per specifiche esigenze di integrazione
degli spazi pubblici disponibili, comportino la necessità di sottoscrivere una
convenzione con la pubblica amministrazione.
5.
La convenzione dovrà contenere, quali elementi essenziali:
-
l’approvazione del progetto edilizio planivolumetrico;
-
la
previsione della cessione di aree e servizi, se dovute, da reperirsi anche
all’esterno dell’ambito di intervento da concordare con l’Amministrazione
Comune;
-
oneri
a carico dell’intestatario del permesso di costruire nell’eventuale gestione
diretta delle aree o delle opere di urbanizzazione.
6.
L’approvazione della convenzione allegata al permesso di costruire
convenzionato è di competenza della Giunta Comunale.