ART.18. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI E PEREQUAZIONE

1.    E’ ammesso il trasferimento dei diritti edificatori (DE) tra aree appartenenti alle zone urbanistiche sotto elencate, nelle forme e nei modi disciplinati all’articolo 7 del Documento di Piano oltre che nei successivi commi del presente articolo.

2.    L’accordo tra i privati per il trasferimento dei diritti edificatori dovrà essere dimostrato attraverso scrittura privata, opportunamente registrata, corredata dalle mappe catastali di identificazione dei fondi e dai titoli di proprietà; altresì il proprietario del fondo cedente dovrà sottoscrivere tutti gli elaborati grafici allegati al progetto edilizio.

3.    Resta inteso che l’effettiva traslazione dei diritti edificatori avverrà solo attraverso il rilascio del titolo edilizio abilitativo.

4.    La perequazione, ovvero il trasferimento di volumetrie, si applica alle aree del Documento di Piano e del Piano dei Servizi come di seguito specificato:

a)    area TR11 di proprietà comunale: è individuato un indice di perequazione pari a 1 mc/mq (ovvero a 0,30 mq/mq), che produce volumetrie da realizzarsi nelle zone B1, B2, B3 e D1 del Piano delle Regole;

b)    area a servizi TRP3: è individuato un indice di perequazione pari a 0,3 mc/mq (ovvero a 0,1 mq/mq), che produce volumetrie da realizzarsi nelle zone B1, B2, B3 e D1 del Piano delle Regole

5.    L’Amministrazione Comunale, detentrice dei diritti volumetrici di cui al precedente comma 2 lettera a), conferisce gli stessi traducendoli in beneficio economico a tutte le aree residenziali di completamento B1, B2, B3 e alle aree produttive esistenti D1 del Piano delle Regole secondo quanto disposto al successivo comma 6.

6.    Le volumetrie consentite in applicazione di tale indice saranno realizzate all’interno delle aree di completamento B1, B2, B3 e delle aree produttive esistenti D1 con le seguenti modalità:

-       Le zone residenziali di completamento e produttive esistenti B1, B2, B3 e D1 il cui indice di edificazione If dovesse risultare saturo, possono fare richiesta di una quota di volumetria prodottasi all’interno dell’area TR11 in forza dell’applicazione dell’indice volumetrico, in misura tale da non determinare il superamento di 0,15 mc/mq e di 0,05 mq/mq  della volumetria o superficie massima già consentita.

-       Le zone residenziali di completamento e produttive esistenti B1, B2, B3 e D1 il cui indice di edificazione If non dovesse risultare saturo, possono anch’esse fare richiesta di una quota di volumetria prodottasi all’interno dell’area TR11 in forza dell’applicazione dell’indice volumetrico, in misura tale da non determinare il superamento di 0,15 mc/mq e di 0,05 mq/mq della volumetria o superficie massima già consentita, cumulandolo alla quota residua di cui già dispongono.

7.    Le zone residenziali di completamento e produttive esistenti B1, B2, B3 e D1 possono autonomamente vendere la volumetria o superficie edificabile residua non ancora attuata purchè sottoscrivano un atto all’interno del quale si impegnano a non fare richiesta, entro i termini di vigenza del presente Documento di Piano, di quote di volumetria prodottesi all’interno dell’area TR11.

8.    Le previsioni che insistono sull’area TR11, da trasformare in verde pubblico, possono essere realizzate dall’Amministrazione Comunale anche prima della completa cessione di tutti i diritti volumetrici ivi allocati, sulla base delle disponibilità di spesa dell’Amministrazione comunale e delle previsioni del programma Triennale delle Opere pubbliche.

9.    Le volumetrie acquisibili dall’area TR11 da parte delle zone B1, B2, B3 e D1 non sono cumulabili con quelle eventualmente previste dal Piano casa. Le due procedure sono infatti da ritenersi alternative una all’altra.

10.  I proprietari dell’area TRP3 e delle volumetrie generatesi con il meccanismo della perequazione, di cui al precedente comma 2 lettera b), hanno l’obbligo di conferire gli stessi traducendoli in benefici economici alle aree  B1, B2, B3 e D1 del Piano delle Regole con le stesse modalità  indicate per l’area TR11 di cui al comma 2 a) all’atto della cessione dell’area stessa alla pubblica amministrazione, che dovrà realizzare l’intervento previsto in quest’area dal Documento di Piano e dal Piano dei Servizi.

11.  L’Amministrazione comunale può valutare di acquisire interamente le volumetrie prodottesi dall’area TRP3, all’atto del sua cessione alla stessa Amministrazione Comunale, e di rivenderle insieme alle volumetrie dell’area TR11.

12.  Nel caso di Aree interessate in parte dalla presenza di ambiti boschivi sottoposti alla disciplina di cui all’ART. 19, con una disponibilità residua di volumetria non realizzata, è possibile operare un trasferimento della stessa volumetria con aree aventi la stessa destinazione d’uso, con le stesse modalità e limiti indicati al precedente comma 6.

13.  Il trasferimento di volumetria dovrà essere registrato come specificato al comma 2 del presente articolo e comporterà la rinuncia a qualunque richiesta di completamento della volumetria esistente nell’area in cui la volumetria trasferita si è generata.