ART.18. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI
EDIFICATORI E PEREQUAZIONE
1.
E’ ammesso il trasferimento dei diritti
edificatori (DE) tra aree appartenenti alle zone urbanistiche sotto elencate, nelle
forme e nei modi disciplinati all’articolo 7 del Documento di Piano oltre che nei
successivi commi del presente articolo.
2.
L’accordo tra i privati per il trasferimento
dei diritti edificatori dovrà essere dimostrato attraverso scrittura privata, opportunamente
registrata, corredata dalle mappe catastali di identificazione dei fondi e dai
titoli di proprietà; altresì il proprietario del fondo cedente dovrà
sottoscrivere tutti gli elaborati grafici allegati al progetto edilizio.
3.
Resta inteso che l’effettiva traslazione dei
diritti edificatori avverrà solo attraverso il rilascio del titolo edilizio
abilitativo.
4.
La perequazione, ovvero il trasferimento di
volumetrie, si applica alle aree del Documento di Piano e del Piano dei Servizi
come di seguito specificato:
a) area TR11 di proprietà comunale: è individuato un indice
di perequazione pari a 1 mc/mq (ovvero a 0,30 mq/mq), che produce volumetrie da
realizzarsi nelle zone B1, B2, B3 e D1 del Piano delle Regole;
b) area a servizi TRP3: è individuato un indice di
perequazione pari a 0,3 mc/mq (ovvero a 0,1 mq/mq), che produce volumetrie da
realizzarsi nelle zone B1, B2, B3 e D1 del Piano delle Regole
5.
L’Amministrazione Comunale, detentrice dei
diritti volumetrici di cui al precedente comma 2 lettera a), conferisce gli
stessi traducendoli in beneficio economico a tutte le aree residenziali di
completamento B1, B2, B3 e alle aree produttive
esistenti D1 del
Piano delle Regole secondo quanto disposto al successivo comma 6.
6.
Le volumetrie consentite in applicazione di
tale indice saranno realizzate all’interno delle aree di completamento B1, B2, B3 e delle aree produttive esistenti D1 con le seguenti
modalità:
-
Le zone
residenziali di completamento e produttive esistenti B1, B2, B3 e D1 il cui
indice di edificazione If dovesse risultare saturo,
possono fare richiesta di una quota di volumetria prodottasi all’interno
dell’area TR11 in forza dell’applicazione dell’indice volumetrico, in misura
tale da non determinare il superamento di 0,15 mc/mq e di 0,05 mq/mq della volumetria o
superficie massima già consentita.
-
Le zone
residenziali di completamento e produttive esistenti B1, B2, B3 e D1 il cui
indice di edificazione If non dovesse risultare
saturo, possono anch’esse fare richiesta di una quota di volumetria prodottasi
all’interno dell’area TR11 in forza dell’applicazione dell’indice volumetrico,
in misura tale da non determinare il superamento di 0,15 mc/mq e di 0,05 mq/mq della
volumetria o superficie massima già consentita, cumulandolo alla quota residua
di cui già dispongono.
7.
Le zone residenziali di completamento e
produttive esistenti B1, B2, B3 e
D1 possono
autonomamente vendere la volumetria o superficie edificabile residua
non ancora attuata purchè sottoscrivano un atto
all’interno del quale si impegnano a non fare richiesta, entro i termini di
vigenza del presente Documento di Piano, di quote di volumetria prodottesi
all’interno dell’area TR11.
8.
Le previsioni che insistono sull’area TR11, da
trasformare in verde pubblico, possono essere realizzate dall’Amministrazione
Comunale anche prima della completa cessione di tutti i diritti volumetrici ivi
allocati, sulla base delle disponibilità di spesa dell’Amministrazione comunale
e delle previsioni del programma Triennale delle Opere pubbliche.
9.
Le volumetrie acquisibili dall’area TR11 da
parte delle zone B1, B2, B3 e
D1 non sono
cumulabili con quelle eventualmente previste dal Piano casa. Le due procedure
sono infatti da ritenersi alternative una all’altra.
10. I
proprietari dell’area TRP3 e delle volumetrie generatesi con il meccanismo
della perequazione, di cui al precedente comma 2 lettera b), hanno l’obbligo di
conferire gli stessi traducendoli in benefici economici alle aree B1, B2, B3 e
D1 del Piano
delle Regole con le stesse modalità
indicate per l’area TR11 di cui al comma 2 a) all’atto della cessione
dell’area stessa alla pubblica amministrazione, che dovrà realizzare
l’intervento previsto in quest’area dal Documento di Piano e dal Piano dei
Servizi.
11. L’Amministrazione
comunale può valutare di acquisire interamente le volumetrie prodottesi
dall’area TRP3, all’atto del sua cessione alla stessa Amministrazione Comunale,
e di rivenderle insieme alle volumetrie dell’area TR11.
12. Nel
caso di Aree interessate in parte dalla presenza di ambiti boschivi sottoposti
alla disciplina di cui all’ART.
19,
con una disponibilità residua di volumetria non realizzata, è possibile operare
un trasferimento della stessa volumetria con aree aventi la stessa destinazione
d’uso, con le stesse modalità e limiti indicati al precedente comma 6.
13. Il
trasferimento di volumetria dovrà essere registrato come specificato al comma 2
del presente articolo e comporterà la rinuncia a qualunque richiesta di
completamento della volumetria esistente nell’area in cui la volumetria
trasferita si è generata.